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COLLABORAZIONI COORDINATE NELLE SOCIETÀ SPORTIVE DAL 2018

3 minuti, Redazione , 30/03/2018

Collaborazioni coordinate nelle società sportive dal 2018

Le novità 2018 su collaborazioni coordinate nelle associazioni sportive dilettantistiche e lucrative, istituite dalla recente legge di bilancio

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Importanti novità 2018 nella disciplina del lavoro nelle associazioni  sportive dilettantistiche.

  1. Ai commi commi 357-361 della L. n. 205/2017 (legge di stabilità 2018)  si stabilisce che le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate anche a scopo  di lucro in una delle  classiche forme societarie esistenti, posto che lo statuto riporti  specifici contenuti riferiti alla denominazione o ragione sociale, all’oggetto o scopo sociale ecc.

CO.CO.CO NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

  • Le collaborazioni, sia sportive che amministrativo-gestionali  rese a  fini istituzionali alle “società sportive dilettantistiche lucrative”,  così come le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. , costituiscono oggetto di contratti di collaborazione  coordinata e continuativa   con la seguente distinzione ai fini fiscali:
  1. i compensi derivanti da tali contratti, stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche NON LUCRATIVE riconosciute dal CONI, costituiscono redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m), D.P.R. n. 917/1986;Un ulteriore novità della legge di bilancio  sè l'innalzamento della soglia di non imponibilità ai fini delle imposte sul reddito  da 7500 a 10mila euro . Sono confermati gli altri benefici previsti in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa: esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali, qualunque sia l’ammontare del compenso erogato.  Per importi superiori a euro 10.000 annui si applicherà invece la tassazione sostitutiva pari alla prima aliquota Irpef (oltre alle addizionali comunali e regionali), a titolo di imposta per importi complessivamente inferiori a euro 30.658,28 e a titolo di acconto per importi superiori.
  2. i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche LUCRATIVE riconosciute dal CONI costituiscono invece redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 dello stesso D.P.R..

In entrambi i casi non si applica la disciplina sulle “collaborazioni organizzate dal committente” di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 (trasformazione in  contratto di lavoro subordinato) .

 Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro  opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini  dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito  presso l'INPS.  Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della L. n. 205/2017, la contribuzione al  predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore e l'imponibile  pensionistico è ridotto in misura equivalente. 

Si attende dal CONI la definizione puntuale  di tutte le attività considerate necessarie allo svolgimento dei fini istituzionali per le diverse federazioni e enti affiliati. Nella riunione del 12 marzo 2018 non è stata presa alcuna decisione in merito. 

Ovviamente, in assenza di continuità e abitualità nell'esecuzione , quindi se si eslcude il rapporto di collaborazione continuativa,  le  prestazioni lavorative possono  rientrare in  altre due discipline oggi coesistenti e con lo stesso tetto massimo annuo di compensi percepibili (5mila euro) da ogni lavoratore 

  • il "lavoro occasionale", disciplinato dall'art. 2222 c.c. con applicazione della ritenuta Irpef a titolo di acconto pari al 20% del compenso concordato, obbligo di dichiarazione dei redditi, tranne nei casi di esclusione previsti, obbligo di contribuzione presso la Gestione INPS-ex ENPALS).
  • il nuovo "lavoro accessorio"  o meglio prestazioni occasionali ex L. 96/2017,   che con il Contratto Telematico di prestazione occasionale , ha sostituito l' abrogata normativa sui "voucher" per il lavoro accessorio,  con retribuzione oraria e contribuzione fisse,  gestite  tramite l'INPS.

Per approfondire  vedi Le prestazioni di lavoro nelle società sportive non lucrative, di M. Mottola (PDF - 70 pagine aggiornato a gennaio 2018)

Sulla nuova disciplina del lavoro occasionale vedi la Guida Nuovi voucher e lavoro occasionale, co.co.co., intermittente  (PDF 56 pagineaggiornata a dicembre 2017) di A. Orlando e R. Quintavalle

Tag: COLLABORAZIONI, VOUCHER E LAVORO OCCASIONALE COLLABORAZIONI, VOUCHER E LAVORO OCCASIONALE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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