L'ispettorato del lavoro ha emanato due importanti circolari riguardanti , con la n. 2 le novità introdotte in materia di lavoro dalla legge di stabilità 2018, e nella Circolare n. 3 alcune indicazioni sulla valutazione della validita dei contratti collettivi applicati dai datori di lavoro.
In particolare la circolare n. 3 ricorda che l’ordinamento legislativo riserva l’applicazione di determinate discipline ai casi di sottoscrizione di contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi. L'ispettorato raccomanda dunque che nell'attività di vigilanza vada considerato che :
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in materia contratti di prossimità; eventuali contratti sottoscritti da soggetti non “abilitati” non possono evidentemente produrre effetti derogatori “alle disposizioni di legge (…) ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”. Ne consegue che il personale ispettivo, in sede di accertamento, dovrà considerare come del tutto inefficaci detti contratti, adottando i conseguenti provvedimenti (recuperi contributivi, diffide accertative ecc.);
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il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale rappresenta il parametro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini retributivi, secondo quanto prevede l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 unitamente all’art. 2, comma 25, della L. n. 549/1995.
Un ulteriore elemento di particolare rilievo è la facoltà, rimessa esclusivamente alla contrattazione collettiva di “integrare” la disciplina normativa di numerosi istituti.
In proposito l'ispettorato ricorda che il Jobs act ha stabilito gli interventi di contratti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi non hanno alcuna efficacia. Ciò può avvenire ad esempio in relazione al contratto di lavoro intermittente, al contratto a tempo determinato o a quello di apprendistato.