Il Ministero del lavoro ha emanato una circolare di chiarimenti (n. 1-2018) , integrativa della n. 22-2017, sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio alla disciplina dell'indennità di pesca per le imprese interessate al fermo obbligatorio . Le novità principali sono le seguenti:
A) Ambito applicativo
1) L’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro, è concessa, nei limiti della risorse stanziate, ai casi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da tutte le misure di arresto temporaneo obbligatorio delle imbarcazioni decise dalle autorità pubbliche e non esclusivamente a quelle di cui al D.M. n. 16769 del 26 luglio 2017.
2) l'indennità giornaliera di cui al punto 1 è riconosciuta anche nella giornata del sabato, la quale viene, pertanto, conteggiata quale giornata lavorativa.
B) Modalità di accesso all’indennità
Le imprese di cui al punto A della Circolare n. 22 del 22 dicembre 2017, per ogni unità di pesca interessata, devono presentare, entro il 31 gennaio 2018, istanza tramite il sistema telematico denominato "CIGSonline", con marca da bollo da 16 euro, e.
Le imprese devono compilare due moduli:
- "Scheda9.odt", prelevabile all'interno del sistema CIGSonline,
- "FPO2017.ods", prelevabile nel sito internet del Ministero del lavoro e P.S., percorso Temi e priorità, Ammortizzatori sociali, Focus on, Cassa Integrazione guadagni straordinaria CIGS, CIGSonline,
nei quali dovranno essere riportate tutte le informazioni .
Per l'invio del primo modulo - "Scheda9.odt"- che dopo la compilazione, deve essere vistato dalla competente Autorità Marittima e scansionato (Scheda9.pdf). c'è tempo fino al 15 febbraio 2018.