Novità sulla detrazione IVA dopo la manovra correttiva 2017. Nella Circolare 1/2018,l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti preciando anche quale comportamento tenere nel caso di esercizio del diritto alla detrazione per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).
In particolare, analogamente alla precedente disciplina, l’articolo 3, comma 1, del novellato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, recante modalità e termini per il versamento dell’imposta nell’ambito della scissione dei pagamenti stabilisce che “L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 1 diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi”. Il successivo comma 2 dispone che “Le pubbliche amministrazioni e società possono comunque optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima”.
La novità rispetto alla disciplina precedentemente vigente è rappresentata dal riferimento, nel comma 2, alla registrazione della fattura.
Nell’ipotesi di esigibilità anticipata sarà possibile dare rilevanza, alternativamente
- al momento della ricezione della fattura di acquisto
- al momento della sua registrazione.
L’opzione per l’esigibilità anticipata potrà essere effettuata in relazione a ciascuna fattura ricevuta/registrata, rilevando, a tal fine, il comportamento concludente del contribuente.
In tal caso, il diritto alla detrazione dell’imposta gravante sugli acquisti potrà essere esercitato dal cessionario o dal committente (soggetto alla disciplina della
scissione dei pagamenti) nel momento in cui l’imposta medesima diviene esigibile a condizione che il soggetto per cui trova applicazione la disciplina della scissione dei pagamenti sia già in possesso della relativa fattura di acquisto.
Attenzione: qualora nelle more della registrazione dell’acquisto sia effettuato il pagamento del corrispettivo, l’esigibilità non potrà più essere riferita alla registrazione, e l’imposta sarà comunque dovuta con riferimento al momento del pagamento della fattura.
In tal caso, ovvero nell’ipotesi in cui il contribuente non opti per l’anticipazione dell’esigibilità, facendo coincidere il momento dell’esigibilità con il momento del pagamento, si ritiene che le regole speciali in tema di split payment deroghino al principio generale recato dall’articolo 25, nel senso che viene meno l’obbligo di annotare la fattura di acquisto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ricevimento della stessa, e con riferimento al medesimo anno. L’annotazione del documento, in altri termini, dovrà avvenire entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui l’imposta diverrà esigibile, nonostante il contribuente abbia ricevuto la fattura in un periodo di imposta precedente.
Esempio: una fattura per servizi emessa, in regime di scissione dei pagamenti, nel dicembre 2017, registrata dal soggetto passivo committente nel mese di febbraio 2018.
- Se il contribuente opta per l’anticipazione dell’esigibilità: l’IVA evidenziata in tale fattura è detraibile nella liquidazione del mese di febbraio 2018 ovvero, al più tardi, con la dichiarazione relativa a tale anno, essendosi verificati nello stesso entrambi i menzionati presupposti (esigibilità e possesso della fattura)
- se il soggetto passivo non opta per l’anticipazione dell’esigibilità: la fattura di acquisto potrà essere registrata al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la medesima fattura è stata pagata, vale a dire l’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile.