Chiarimenti sulla detraibilità dell'IVA sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1/2018. In particolare, le nuove regole che interessano l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA debbono essere coordinate con l’opzione per il regime del cash accounting. Come chiarito con la circolare n. 44/E del 26 novembre 2012, i soggetti che adottano tale regime liquidano l’IVA secondo un criterio di cassa sia per quanto concerne le operazioni attive che per quanto concerne le operazioni passive.
A tale riguardo, la medesima circolare ha specificato che tale regime consente di differire l’esigibilità dell’IVA al pagamento del corrispettivo per coloro che,
- operano nell’esercizio di impresa, arti o professioni
- hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a due milioni di euro,
- effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.
La circolare n. 44/E ha precisato che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti effettuati da tali soggetti è esercitato a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o, comunque, decorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972.
In considerazione del fatto che la norma differisce il momento in cui l’IVA sugli acquisti può essere considerata esigibile (elemento, questo, che caratterizza il regime del cash accounting), anche il termine entro il quale il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta deve essere ancorato al peculiare momento di esigibilità stabilito dal regime per cassa (ovvero al momento del pagamento del corrispettivo).
Esempio: si ponga il caso di una fattura emessa da un fornitore, con riferimento ad una cessione di beni consegnati nel mese di dicembre 2017, nei confronti di un soggetto che ha optato per il cash accounting, pagata e registrata da tale soggetto nel mese di aprile 2018. L’IVA evidenziata in tale fattura è detraibile nella liquidazione del mese di aprile 2018 in quanto, in tale mese risultano verificati i presupposti cui – nei termini anzidetti – è subordinato il diritto alla detrazione dell’IVA, vale a dire l’esigibilità dell’imposta (i.e. pagamento del corrispettivo) e il possesso della fattura relativa all’acquisto effettuato.
In ogni caso, il soggetto passivo potrà registrare la fattura relativa all’acquisto effettuato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2018.
Attenzione: qualora la registrazione intervenga nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2019, il contribuente potrà annotare il documento di acquisto in un registro sezionale relativo al 2018 (o evidenziando in altri modi il medesimo) e facendo confluire il credito IVA ad esso relativo nella dichiarazione relativa al periodo 2018.