Aggiornate sul sito MISE alcune FAQ sui voucher digitalizzazione delle PMI, le cui domande possono già essere trasmesse al 15 gennaio 2018. Di seguito, tutte le FAQ sui soggetti ammissibili.
1.1 Quali soggetti possono presentare domanda di agevolazione, ai sensi del Decreto 23 settembre 2014? Il Voucher può essere concesso in favore di micro, piccole e medie imprese (mPMI), costituite in qualsiasi forma giuridica, che risultano possedere, alla data della presentazione della domanda, i requisiti previsti all’art. 5 del decreto 23 settembre 2014.
1.2 Sono previste delle restrizioni in ordine ai settori di attività economica dei soggetti beneficiari? Si. Possono beneficiare del voucher le imprese operanti in tutti i settori di attività economica ad eccezione di quelli esclusi dall’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 (aiuti “de minimis”) quali il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e acquacoltura. Tuttavia, qualora le imprese che operano in tali settori svolgano anche attività economiche ammissibili, le stesse possono beneficiare del Voucher a condizione che siano in possesso di un adeguato sistema di separazione delle attività o di un sistema contabile che assicuri la distinzione dei costi.
1.3 Gli studi professionali e, più in generale, i liberi professionisti possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste ai sensi del decreto 23 settembre 2014? Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese sono tenute al rispetto di tutti i requisiti individuati all’articolo 5 del decreto 23 settembre 2014, tra cui è previsto l’obbligo, alla data di presentazione dell’istanza di Voucher, di essere iscritti al Registro delle imprese. Pertanto, gli studi professionali e, più in generale, i liberi professionisti possono accedere alle agevolazioni solo qualora svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione della domanda, al Registro delle imprese.
1.4 Le associazioni o gli enti che, pur esercitando una attività economica, non risultano iscritti al Registro delle Imprese ma sono registrate unicamente presso il Repertorio Economico Amministrativo (REA) delle Camere di Commercio possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste dal decreto 23 settembre 2014? No, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto 23 settembre 2014 possono presentare domanda di agevolazione esclusivamente le imprese che, indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato, risultano iscritte nel Registro delle Imprese. Pertanto, i soggetti registrati unicamente presso il Repertorio Economico Amministrativo (REA) delle Camere di Commercio (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non rientrano tra i soggetti ammissibili alle agevolazioni in esame.
1.5 Un’impresa che ha avviato la procedura prevista dall’articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato preventivo con continuità aziendale), può presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste dal decreto 23 settembre 2014? No, in quanto l’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto 23 settembre 2014, prevede che il soggetto proponente alla data di presentazione della domanda non deve essere sottoposto a una procedura concorsuale e non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
1.6 Cosa si intende per micro, piccola e media impresa? Le imprese possono qualificarsi di micro, piccola o media dimensione secondo quanto stabilito dalla raccomandazione della Commissione europea (2003/361/CE) del 6 maggio 2003 come recepita dal decreto 18 aprile 2005. Si evidenzia inoltre che, ai fini del calcolo dimensionale, devono essere considerati i rapporti di collegamento e/o di associazione esistenti tra le imprese in esame secondo quanto previsto dal predetto decreto 18 aprile 2005.
1.7 Le reti d’impresa possono essere soggetti beneficiari del Voucher previsto dal decreto 23 settembre 2014? Come previsto dall’articolo 5 del decreto 23 settembre 2014 possono essere destinatarie del voucher digitalizzazione le imprese costituite in qualsiasi forma giuridica (si veda anche la FAQ 1.1.). Pertanto, possono accedere alle agevolazioni anche le reti d’impresa dotate di soggettività giuridica (cd. reti-soggetto) iscritte al Registro delle imprese. Sono invece escluse dalle agevolazioni le reti d’impresa non dotate di soggettività giuridica (cd. reti-contratto).
1.8 Alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sono previste delle restrizioni per le aziende che basano la propria attività sull'export di beni e/o servizi? Il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico oggetto della domanda di Voucher non può essere diretto allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017. Secondo tale disposizione, derivante dall’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 che disciplina gli aiuti a titolo “de minimis”, le agevolazioni di cui al decreto 23 settembre 2014 non possono essere concesse per interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d’impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all’estero o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione. Va evidenziato che nel suddetto regolamento “de minimis” è specificato che non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.
1.9 E’ possibile per i soggetti beneficiari del Voucher trasferire la sede operativa ove è prevista la realizzazione del progetto? Le eventuali variazioni delle sede operativa intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Ministero, analogamente a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 per le variazioni conseguenti a operazioni societarie. Il Ministero, effettuate le opportune verifiche, potrà valutare il mantenimento delle agevolazioni a condizione che siano rispettate le disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in tema di stabilità delle operazioni.