Con la risoluzione 5/e del 16 gennaio 2018 è stato risposto ad un interpello sui depositi IVA ai sensi dell'articolo 50-bis del DL 331/93. Com'è noto il decreto fiscale 193/2016 collegato alla Legge di stabilità 2017, ha introdotto novità significative nella disciplina dei Depositi IVA nella parte che regola l'introduzione e l'estrazione dei beni dal Deposito IVA. Le modifiche incidono sulla modalità di pagamento dell'imposta, coinvolgendo, in qualità di sostituto di imposta, il gestore del Deposito stesso. Successivamente, il DM 23 febbraio 2017 ha definito i contenuti, le modalità e i casi di prestazione della garanzia prevista dall'articolo 50-bis, comma 6, secondo periodo, del DL 331/1993, da parte dei soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti in Deposito IVA, ai sensi del comma 4, lettera b), del citato articolo. L'art. 4 di detto Decreto ministeriale, in particolare, disciplina i cosiddetti "Casi di esclusione" di prestazione della garanzia, ricomprendendo, nella lettera a), i soggetti che hanno effettuato l'immissione in libera pratica con introduzione nel Deposito IVA e che procedono anche all'estrazione delle stesse merci dal Deposito. Dette modifiche, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2017.
Tanto premesso, l'istante chiede se nel caso in cui il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal Deposito IVA coincida con quello che ha effettuato l'immissione in libera pratica con introduzione dei beni nello stesso Deposito, esista o meno l'obbligo di prestare la garanzia.
L'Agenzia nel rispondere ha chiarito che per quanto concerne le modalità di estrazione dei beni dal deposito IVA, momento che coincide con l'esigibilità del tributo, l'art. 50-bis, comma 6, prevede che, ad eccezione dei beni introdotti in forza di un acquisto intracomunitario e dei beni immessi in libera pratica, per le altre operazioni agevolate l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito. Per i beni immessi in libera pratica la norma, in particolare, richiede che, per poter assolvere l'imposta mediante l'inversione contabile, il soggetto che procede all'estrazione del bene presti idonea garanzia. In sostanza, la prestazione della garanzia, è residuale, in quanto necessaria solo per i soggetti che intendano avvalersi del reverse charge anche se non possiedono i requisiti di affidabilità previsti dall'art. 2 del DM – i quali peraltro possono essere autocertificati – né rientrano, comunque, nelle ipotesi del successivo art. 4. In particolare, l'articolo 4, comma 1, del DM 23 febbraio 2017 stabilisce che: "i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, si considerano sussistenti in capo ai soggetti che procedono all'estrazione qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
- il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito IVA coincide con quello che ha effettuato l'immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito IVA;
- il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito IVA è un soggetto autorizzato ai sensi degli articoli 38 e seguenti del regolamento (UE) n.952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, oppure è esonerato ai sensi dell'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43”.
Alla luce del combinato disposto degli articoli 2 e 4 del DM 23 febbraio 2017, nel caso di immissione in libera pratica con introduzione del bene nel Deposito il soggetto che estrae i beni può applicare il reverse charge senza aver prestato la garanzia "in uscita" nei seguenti casi:
1) il soggetto che estrae possiede i requisiti di affidabilità indicati nell'articolo 2, comma 1, del DM citato;
2) il soggetto che estrae rientra tra i soggetti contemplati dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b).