Nella circolare INAIL n. 2 del 10.1.2020 vengono fornite le istruzioni aggiornate sulla copertura assicurativa INAIL prevista dall’articolo 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 :
- a detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità.
- imputati ammessi alla prova nel processo penale,
- condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti e
- tossicodipendenti condannati per un reato di “lieve entità” impegnati in attività gratuite di pubblica utilità
- beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito
- stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno
come illustrato dalla circolare Inail 17 febbraio 2017, n. 8 , e circolare 12 gennaio 2018 n. 5 .
Una novità riguarda la documentazione in quanto l'Istituto non ritiene più necessario ricevere copia del provvedimento giudiziario (ordinanza o sentenza secondo le tipologie dei soggetti interessati) che stabilisce la misura del lavoro di pubblica utilità, fermo restando che, all’atto della compilazione della denuncia il denunciante dovrà indicarne gli estremi , anche per rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati.
In ogni caso, resta confermato l’obbligo, a carico dei promotori dei progetti di allegare gli ulteriori documenti previsti dalla circolare Inail 17 febbraio 2017, n. 8 (quali, per esempio, la copia della convenzione che disciplina le modalità di svolgimento del lavoro), in quanto idonei a identificare i beneficiari .
La circolare 2 2020 ricorda che la polizza assicurativa è applicabile anche ai detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato (circolare Inail 28 febbraio 1980, n.10, . per le attività di servizio dirette a garantire la funzionalità degli stabilimenti o istituti di prevenzione e di pena, quando siano svolte da detenuti o internati sotto la vigilanza dell'autorità carceraria, ancorché tali attività possano essere date in appalto ai privati datori di lavoro.
Per l’assicurazione dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in questione si applica il premio speciale unitario, stabilito con decreto ministeriale 19 dicembre 2014 nella misura di euro 258,00 annuali per soggetto, aggiornato automaticamente e proporzionalmente alla medesima retribuzione giornaliera.
Il premio speciale unitario è frazionabile per giorni in relazione alle effettive giornate di attività lavorativa e su di esso si applica l’addizionale dell’1% .
La descrizione delle funzioni e delle schermate per il pagamento è contenuta nel manuale utente “Servizi online Polizza assicurazione volontari e soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità”, pubblicato in www.inail.it/Servizi online, sezione Manuali operativi.