Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2018, il decreto MEF del 22.12.2017 con le disposizioni sui rimborsi da conto fiscale. In particolare, il decreto si applica ai rimborsi da conto fiscale pagati ai contribuenti a partire dal 1° gennaio 2018, a prescindere dal periodo d'imposta a cui si riferiscono.
La struttura di gestione effettua mediante accreditamento su conto il pagamento dei rimborsi (e degli eventuali interessi da rimborsare) sulla base delle informazioni messe a disposizione dagli uffici e dagli ambiti provinciali. Ferma restando la priorita' all'erogazione dei rimborsi dell'IVA individuati ai sensi dell'art. 38-bis, comma 10, del DPR 633/72 e cioè:
- soggetti che hanno effettuato, in modo prevalente, nel periodo di riferimento della richiesta di rimborso, prestazioni di subappalto in edilizia e hanno emesso fattura senza addebito d’imposta e prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici
- titolari del codice di classificazione delle attività economiche Atecofin 37.10.1 (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici)
- titolari del codice di classificazione delle attività economiche Atecofin 27.43.0 (produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati)
- titolari del codice di classificazione delle attività economiche Atecofin 27.42.0 (produzione di alluminio e semilavorati)
- titolari del codice di classificazione delle attività economiche Ateco2007 30.30.09 (fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi n.c.a.)
- titolari del codice di classificazione delle attività economiche Ateco2007 59.14.00 (attività di proiezione cinematografica)
- soggetti che hanno effettuato operazioni assoggettate al meccanismo dello split payment.
I fondi disponibili sono utilizzati per l'erogazione dei rimborsi aventi, nell'ordine:
a) data di erogabilita' piu' remota;
b) data di presentazione piu' remota;
c) periodo di riferimento, infra annuale o annuale, piu' remoto;
d) importo minore.
Nel caso di mancato accredito l'ufficio o l'ambito provinciale, per le attivita' di rispettiva competenza, si attiva per l'eliminazione delle cause che hanno determinato il mancato accredito. Eventuali variazioni delle generalita' dei beneficiari, ivi comprese quelle derivanti da cessioni di credito, e dei codici IBAN dei conti sui quali accreditare i rimborsi continuano ad essere comunicate dai beneficiari, secondo le vigenti disposizioni, esclusivamente agli ambiti provinciali e agli uffici territorialmente competenti in relazione al rimborso.
Per le richieste di rimborso
- presentate dagli intestatari del conto fiscale direttamente al concessionario (ex articolo 20, comma 1, decreto n. 567 del 28 dicembre 1993), inclusi i rimborsi già richiesti al 31 dicembre 2017 e a tale data non ancora pagati, l’ambito provinciale trasmette alla struttura di gestione i dati necessari per effettuare il pagamento, distinguendo le somme da destinare al beneficiario del rimborso (compresi gli interessi maturati fino alla data di trasmissione) da quelle eventualmente necessarie all’attività di riscossione che l’ambito provinciale dovrà espletare nei confronti dello stesso beneficiario.
- diverse da quelle indicate nell’articolo precedente, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, prima di disporre il rimborso, chiede all’ambito provinciale di indicare le eventuali somme necessarie all’attività di riscossione da espletare nei confronti del beneficiario. In questi casi, l’ufficio dispone, da un lato, il rimborso a favore del beneficiario e, dall’altro, un pagamento a favore dell’ambito provinciale, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Iban e dei dati degli intestatari dei conti sui quali accreditare le somme.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati i contenuti e le modalita' di trasmissione dei flussi informativi previsti dal decreto.