Sul Bollettino del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2017 è stato pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale dei commercialisti nell’ottobre del 2017 e trasmesso al Ministro per l’acquisizione del parere favorevole
Il regolamento è in vigore dal 1° gennaio 2018, e prevede :
• l’esonero dall’obbligo formativo per gli iscritti nell'elenco speciale e per i non esercenti la professione di dottore commercialista
• specifica disciplina dell’accreditamento dei corsi realizzati dalle Scuole di Alta Formazione
• i criteri di equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e quella iniziale e biennale dei gestori della crisi.
• l’istituzione dell’elenco delle piattaforme valide per l’erogazione delle attività formative a distanza
• l’eliminazione del limite ai crediti formativi professionali acquisiti in modalità e-learning.
• semplificazione delle norme inerenti per l'accreditamento delle attività formative
Infine , vengono riformulati alcuni adempimenti in capo agli Ordini territoriali per il coordinamento con la disciplina della formazione dei revisori legali e dell’equipollenza fissata dall’art. 5 del D.Lgs. 39/2010 e si introducono disposizioni transitorie volte a consentire una disciplina uniforme dell’obbligo formativo nel triennio in corso.
Nel comunicato del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti apparso sul sito il 5 gennaio scorso, si legge anche che nel testo pubblicato nel bollettino è presente un refuso - all’articolo 5, comma 4 - per cui il Consiglio nazionale ha chiesto una errata corrige .
Il Cndcec specifica , a questo proposito, che “la disposizione, - come nel regolamento precedente, stabilisce il divieto di riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti. Tale regola subisce eccezione solo in presenza di crediti acquisiti attraverso la partecipazione ai corsi SAF”.