La legge di bilancio 2018 prevede all'art. 1 comma 28 lett. b la possibilita per i datori di lavoro di inserire tra i benefit per i dipendenti l'abbonamento per bus, metro o treni per raggiungere il posto di lavoro . L'art 51 comma 2 del TUIR ) prevedeva già l'agevolazione delle spese per il trasporto collettivo dei lavoratori con mezzi aziendali o di terzi purche in presenza di una convenzione stipulata dall'azienda.
Ora la nuova misura garantisce l' esenzione fiscale in capo al dipendente delle somme erogate per abbonamenti a servizi pubblici di trasporto sia locale che interregionale, a patto che siano garantiti a tutti i dipendenti o ad una categoria di lavoratori (le categorie possono essere definite in base al livello o qualifica o turnazione dei lavoratori . Oggetto dell’agevolazione sono gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Rientrano ad esempio gli abbonamenti agli autobus, alle metropolitane e ai treni e non solo limitatamente al territorio locale.
Non è richiesta una convenzione specifica dell'azienda con il prestatore del servizio di trasporto.
Beneficiari possono essere sia il dipendente che i familiari a carico del lavoratore. Una successiva circolare dovrà chiarire se l’agevolazione spetta una sola volta per ogni lavoratore.
Il datore di lavoro puo quindi utilizzare diverse modalità operative per garantire il benefit:
- pagamento diretto al vettore,
- erogazione al dipendente o
- rimborso spese (dopo il sostenimento della spesa da parte del lavoratore).
L’abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici puo anche rientrare tra i benefit di welfare aziendale agevolati dalla legge di bilancio 2017 ,competamente detassati anche dal punto di vista contributivo