Sono tre le principali novità in tema di carburanti contenuti nella Legge di bilancio 2018. Procedendo con ordine tra i commi dell'articolo 1 della Legge 205/2017:
- per prima cosa il comma 920, modificando l’articolo 22 del DPR 633/72 prevede che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, devono essere documentati con la fattura elettronica.
- Inoltre, modificando l’articolo 164 TUIR il comma 922 ha previsto che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
- infine al comma 924 viene prevista un’agevolazione per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante. In particolare, a tali soggetti spetta un credito d’imposta al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate dal 1°luglio 2018 tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Riepilogando:
acquisti di carburante | documentati con fattura elettronica |
spese per carburanti | deducibili solo se effettuate con carte di credito, di debito o prepagate |
bonus esercenti impianti di distrubuzione carburante | credito al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni dal 01.07.2018 |