Con il Messaggio n. 5187/2017 l'INPS informa della rivalutazione degli importi dei trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale tra cui il SIA , istituito dal decreto 26 maggio 2016. La norma così come modificata dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto 16 marzo 2017, prevede che i nuclei familiari beneficiari del SIA , al momento della domanda e per l’intera durata dell’erogazione del beneficio, possano percepire trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale, in misura non superiore a 600 euro mensili, elevabili a 900 in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente.
A seguito della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici previdenziali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, prevista dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanzedel 20 novembre 2017 in misura pari a 1.1% dal 1 gennaio 2018, gli importi dei suddetti limiti massimi sono rivalutati, per il 2018, rispettivamente a 606.6 euro e 909.9 euro.
Va ricordato che il SIA (Sostegno per l'Inclusione attiva ) viene erogato solo a seguito di richieste inoltrate nel 2017 in quanto dal 1.1.2018 è stato sostituito dal REI Reddito di inclusione.
Coloro che, alla data del 1° dicembre 2017, stanno ancora percependo il SIA potranno presentare immediatamente domanda di REI o decidere di presentarla al termine della percezione del SIA, senza che dalla scelta derivi alcun pregiudizio di carattere economico.
A coloro che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data del 1° dicembre 2017, e che siano in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI, l’INPS verserà un bimestre aggiuntivo, al fine di permettere la richiesta del ReI interruzione nelle erogazioni dei sussidi.
Ulteriori informazioni sul tema sono specificate nella circolare INPS N. 172 2017.