Il comma 3 dell'articolo unico della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) contiene proroghe e novità. In particolare, vengono apportate modifiche al DL 63/2013 prevedendo che nell’articolo 14 concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
- le parole 31.12.2017 siano sostituite da 31.12.2018;
- le detrazioni siano ridotte al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/ 2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013.
Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.
In sede di conversione in legge del DDL è stato previsto che la detrazione si applichi al 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di
- sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Le detrazioni sono al 65 % per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) , pari almeno al 20%.
La detrazione al 50% si applica anche alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
In sede di conversione in legge del DDL è stato modificando il comma che 2-ter dell’articolo 14 in merito alla possibilità di cedere il credito d’imposta. In particolare viene estesa tale possibilità per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, anche se effettuati sulla singola unità immobiliare .
La sussistenza delle condizioni per accedere alle detrazioni devono essere asseverate da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici .
Le detrazioni sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse possedute e assegnati in godimento ai propri soci.
Inoltre è stato confermato il cd. sisma bonus, per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione
- dell’80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- dell’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.