Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 202 del 7 dicembre 2017, che si occupa di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, in attuazione di quanto previsto dalla legge n.220 del 14.11.2016. Le disposizioni entreranno in vigore il 12 gennaio 2018.
Il decreto interviene su alcuni articoli in materia contenuti nel decreto 81 2015 attuativo del Jobs Act e, in sintesi, viene previsto che :
- I contratti a tempo determinato conclusi per le produzione di specifiche opere audiovisive sono esclusi dalle limitazioni temporali e quantitative in vigore;
- nell’ambito delle attività in cicli stagionali nel settore cinematografico e audiovisivo sono applicabili le norme in materia di apprendistato professionalizzante;
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entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto saranno stabiliti i criteri validi su tutto il territorio nazionale per una classificazione settoriale uniforme per le professioni artistiche e tecniche del settore cinematografico e audiovisivo, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentite le organizzazioni dei lavoratori.
Riportiamo la nuova formulazione degli articoli di legge :
SUI CONTRATTI A TERMINE il testo dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
«2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche' da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui all'art. 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della societa' ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art. 25 per le societa' gia' costituite;
c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di cui all'art. 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni.».
sull' APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE il testo dell'art. 44, comma 5, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
«5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attivita' in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita' di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. La previsione di cui al primo periodo trova applicazione altresi' nell'ambito delle attivita' in cicli stagionali che si svolgono nel settore del cinema e dell'audiovisivo.».