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PER CINEMA E AUDIOVISIVO NIENTE LIMITI DEI CONTRATTI A TERMINE

3 minuti, Redazione , 04/01/2018

Per cinema e audiovisivo niente limiti dei contratti a termine

In Gazzetta il Decreto legislativo sul lavoro nel settore cinema e audiovisivo. Novità su contratti a termine apprendistato e nuova classificazione delle professioni in arrivo

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Nella  Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2017 è stato pubblicato  il Decreto Legislativo n. 202 del 7 dicembre 2017,  che si occupa di  rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, in attuazione di quanto previsto dalla legge n.220 del 14.11.2016. Le disposizioni entreranno in vigore il 12 gennaio 2018.

Il decreto interviene su alcuni articoli in materia  contenuti nel decreto  81 2015  attuativo del Jobs Act e, in sintesi, viene previsto che :

  • I contratti a tempo determinato conclusi per le produzione di specifiche opere audiovisive sono esclusi dalle limitazioni temporali e quantitative in vigore;
  • nell’ambito delle attività in cicli stagionali nel settore cinematografico e audiovisivo sono applicabili le norme in materia di apprendistato professionalizzante;
  •  entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto   saranno stabiliti i criteri validi su tutto il territorio nazionale  per una classificazione settoriale uniforme per le professioni artistiche e tecniche del settore cinematografico e audiovisivo, su proposta del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
    culturali e del turismo, di concerto con il  Ministro  del  lavoro, previa intesa con la  Conferenza   Stato-Regioni e  sentite  le organizzazioni dei  lavoratori.  

Riportiamo la nuova formulazione degli articoli di legge :

SUI CONTRATTI A TERMINE il  testo  dell'art.  23,  comma  2,  del  decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
              «2. Sono esenti dal limite di cui al comma  1,  nonche'  da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti  collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
                a) nella fase di avvio  di  nuove  attivita',  per  i  periodi definiti dai contratti collettivi, anche in  misura   non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti          merceologici;
                b) da imprese start-up innovative di cui all'art. 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito,          con modificazioni, dalla legge n.  221  del  2012,  per  il          periodo di quattro anni dalla costituzione  della  societa' ovvero per il piu' limitato periodo previsto  dal  comma  3 del suddetto art. 25 per le societa' gia' costituite;
                c) per lo svolgimento delle attivita'  stagionali  di cui all'art. 21, comma 2;
                d)  per   specifici   spettacoli   ovvero   specifici   programmi radiofonici o televisivi o per la  produzione  di  specifiche opere audiovisive;
                e) per sostituzione di lavoratori assenti;
                f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni.». 

sull' APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE il  testo  dell'art.  44,  comma  5,  del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: 
              «5. Per i datori di  lavoro  che  svolgono  la  propria           attivita'  in  cicli  stagionali,  i  contratti  collettivi   nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni  sindacali  comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale   possono prevedere specifiche modalita' di  svolgimento  del           contratto di apprendistato, anche a tempo  determinato.  La   previsione di  cui  al  primo  periodo  trova  applicazione    altresi' nell'ambito delle attivita'  in  cicli  stagionali           che   si   svolgono    nel    settore    del    cinema    e           dell'audiovisivo.». 

Leggi anche "Nuova disciplina del cinema e dell'audiovisivo"  con il testo completo della legge.

Ti puo interessare la Circolare del giorno informativa  "Rimborso IVA prioritario: estensione al cinema"

Tag: LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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