L’Agenzia delle entrate, con il comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta n. 302 del 29 dicembre 2017, “assegna” un fringe benefit per ogni veicolo, valido per tutto il 2018. Le tabelle, elaborate dall’Aci, tengono conto dei costi di esercizio del mezzo e della sua progressiva usura, come previsto dalla normativa vigente (articolo 3, comma 1, Dlgs 314/1997). Nove tabelle in tutto, che si riferiscono alle seguenti categorie di autovetture e motocicli:
- autoveicoli a benzina in produzione
- autoveicoli a gasolio in produzione
- autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano o metano esclusivo in produzione
- autoveicoli elettrici, ibridi e ibridi plug-in in produzione
- autoveicoli a benzina fuori produzione
- autoveicoli a gasolio fuori produzione
- autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano o metano esclusivo fuori produzione
- autoveicoli elettrici, ibridi e ibridi plug-in fuori produzione
- motoveicoli.
I valori nelle tabelle vanno utilizzati per quantificare forfetariamente l’importo della remunerazione aggiuntiva derivante al dipendente dalla possibilità di utilizzare il veicolo aziendale anche per fini privati. Infatti, l’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, dispone che, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, il valore del “beneficio marginale” è uguale al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.