Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno: il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate apporta modifiche alla comunicazione da trasmettere al Fisco per poterne usufruire.
Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è previsto dalla Legge di stabilità 2017 (articolo 1, commi da 98 a 108, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e alle relative istruzioni.
Le modifiche al precedente modello si sono rese necessarie per adeguarlo alla normativa europea che prevede:
- la soppressione della disposizione che escludeva dal campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale i beneficiari che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti agli investimenti, avevano chiuso una stessa attività o un’attività analoga nel SEE o che avevano concretamente in programma di farlo entro 2 anni dal completamento dell’investimento;
- l’introduzione di una nuova disposizione che obbliga il beneficiario che presenta domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti a confermare che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto ed a impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto.
Il nuovo modello entra in vigore l'11 gennaio 2018.
Le modifiche alle istruzioni al quadro C “Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia” recepiscono le indicazioni fornite dalle Prefetture sull’applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia.