La Legge di Bilancio 2018 prevede una tassazione di favore per le società che dimostrano, anche tramite interpello di cui all'art. 167 comma 5 lett. b) del TUIR) l'effettivo svolgimento di un'attività industriale o commerciale, come principale attività, nel Paese a tassazione privilegiata: in questo caso gli utili sono imponibili per il 50%, restando ferma la possibilità di recupero attraverso il credito di imposta per le imposte assolte sugli utili maturati all’estero.
Viene inoltre previsto che non si considerano provenienti dai paradisi fiscali gli utili percepiti dal dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 maturati in precedenza se il Paese non era incluso nelle liste black.
Per gli utili maturati dopo il 31 dicembre 2014 occorre tenere presente che si considerano privilegiati i Paesi con un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia
Per la dimostrazione della provenienza dei dividendi esteri si richiama la recente Risoluzione del 22 Novembre 2017 n. 144.