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INDENNITÀ DI PESCA: ISTRUZIONI E NOVITÀ 2018

1 minuto, Redazione , 29/12/2017

Indennità di pesca: istruzioni e novità 2018

Per l'indennità giornaliera per l'arresto obbligatorio della pesca 2017 richieste entro il 31.1.2018 mentre la legge di bilancio la conferma per il 2018

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L'articolo 1, comma 346, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 ha previsto, per l'anno 2017 e nel limite di undici milioni di euro, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca,   che sia riconosciuta un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio. Sono esclusi gli armatori e i lavoratori autonomi imbarcati. Nella circolare n. 22 del 22.12.2017 il ministero fornisce le istruzioni per il pagamento delle indennità relative al 2017. 

La circolare ricorda che le imprese  per ogni unità di pesca interessata, devono presentare, dal 1 gennaio 2018 al 31 gennaio 2018, istanza tramite il sistema telematico denominato "CIGSonline"con marca da bollo da 16 euro. Il manuale utente di "CIGSonline" e le istruzioni specifiche per il settore pesca sono disponibili sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it, percorso Temi e priorità, Ammortizzatori sociali, Focus on, Cassa Integrazione guadagni straordinaria CIGS, CIGSonline.
Alla domanda devono essere allegati, in formato digitale:
1. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore dell'istanza, in corso di validità,
2. eventuale autocertificazione, da parte di ogni singolo socio proprietario dell’imbarcazione, avente ad oggetto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in caso di soci proprietari che risultino anche imbarcati
3. Modulo per la comunicazione del codice IBAN, debitamente compilato e sottoscritto da ciascun imbarcato per il quale si chiede l'indennità.
Le istanze che risultino prive della documentazione sopra indicata possono essere regolarizzate nel termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta di integrazione.
Sono considerate irricevibili le istanze sulle quali non è apposto il visto dell’Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione temporanea obbligatoria

Intanto nella legge di bilancio 2018  appena approvata ha trovato posto un ulteriore comma che  riconosce a decorrere dall’anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, a ciascuno dei soggetti  sopracitati  una ulteriore indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d’anno. 

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