L’INPS ha emanato la Circolare n. 188 del 22 dicembre 2017, con cui fornisce le istruzioni riguardo l’esercizio da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, per i lavoratori che possano fruire dell’assegno straordinario garantito da Fondi di solidarietà del credito e del credito cooperativo .
L’istituto ricorda che l'articolo 2 del D.M. n. 98998/2017, ha previsto, per il triennio 2017-2019, che il Fondo di solidarietà del credito e il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, provvedano, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, entro i successivi sette anni, anche al versamento degli oneri correlati a periodi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà. Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti Fondi dai datori di lavoro.
Tale facoltà per i datori di lavoro è prevista limitatamente al triennio 2017 - 2019: Il documento precisa quindi che la scadenza ultima delle domande di riscatto e/o ricongiunzione è fissata al 30 novembre 2019, tenuto conto delle nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nel triennio di vigenza della misura 2017-2019 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2019).