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LEGGE DI BILANCIO 2018: CREDITO DI IMPOSTA ANCHE PER GLI STABILIMENTI TERMALI

1 minuto, Redazione , 28/12/2017

Legge di Bilancio 2018: credito di imposta anche per gli stabilimenti termali

Il credito di imposta del 65% già previsto per alberghi e agriturismi viene ora esteso agli stabilimenti termali per le spese sostenute fino al 31/12/2018

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Gli stabilimenti termali potranno beneficiare delle agevolazioni previste per le strutture alberghiere per interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, acquisto di mobili e componenti di arredo, consistente in  un credito d'imposta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018.
La misura prevista all’origine nella misura del 30% sino al 31 dicembre 2016 è stata poi elevata al 65%  per gli interventi che rientrano nel risparmio energetico, ed estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 dall’articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che tra i soggetti beneficiari ha aggiunto anche gli agriturismi.

La Legge di Bilancio 2018,  con il c. 17 dell'unico articolo,  estende questa agevolazione agli stabilimenti termali anche  per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Le strutture termali di cui all’art. 3 della L. 323/2000 sono le aziende che:
        a) risultano in regola con l’atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
        b) utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonchè fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
        c) sono in possesso dell’autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
        d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

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