Con la Risoluzione 159/2017, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), delle somme dovute per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, richieste dagli uffici della Giustizia Amministrativa.
In particolare, il decreto MEF del 27 giugno 2017, stabilisce che il contributo unificato dovuto
- per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo,
- per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica
- per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana,
deve essere versato presentando il modello F24 esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari.
Per consentire il versamento delle somme dovute per l’omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato a seguito dell’invito al pagamento da parte degli uffici della Giustizia Amministrativa, mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE) da presentarsi esclusivamente con modalità telematiche, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “GA0T” denominato “Contributo unificato a seguito di invito al pagamento da parte della Giustizia Amministrativa – Articolo 248 del D.P.R. n. 115/2002;
- “GA0S” denominato “Contributo unificato Giustizia Amministrativa – SANZIONE - Articolo 16, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002;
- “GA0Z” denominato “Contributo unificato Giustizia Amministrativa – INTERESSI – Articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
-
nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “codice ufficio”, il codice dell’ufficio della Giustizia Amministrativa che ha emesso l’atto;
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “Elementi identificativi”, il codice fiscale o la partita IVA del ricorrente;
- nel campo “codice”, il codice tributo;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce il versamento.
Si precisa che l’operatività dei suddetti codici tributo decorre dal 1° gennaio 2018.
Il testo della Risoluzione è allegato a questo articolo.