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IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO DI UN CONTRATTO TRA UN COMUNE E UN ASSOCIAZIONE

2 minuti, Redazione , 28/12/2017

Imposta di registro e di bollo di un contratto tra un comune e un associazione

Tassazione ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo di un contratto d’appalto stipulato tra un comune e un’organizzazione di volontariato: chiarimenti nella Risoluzione dell'Agenzia

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Come deve essere tassato ai fini dell'imposta di registro e di bollo un contratto di appalto per la custodia di cani e gatti randagi stipulato tra un Comune e un'organizzazione di volontariato? A rispondere all'interpello con oggetto questa domanda, è la Risoluzione 158 pubblicata il 21 dicembre 2017. 

L’organizzazione di volontariato alla quale il Comune ha affidato in appalto il servizio di mantenimento e custodia dei cani e gatti randagi opera fuori dal campo di applicazione dell’IVA. In virtù del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro si formulano le seguenti osservazioni.

  • L’articolo 8, comma 1, della  L. 266/91 “Legge quadro sul volontariato” ha previsto che “Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro”; ma tale norma è stata abrogata dal D. Lgs 117/2007 il cd. Codice del Terzo settore.
  • Il Codice del Terzo settore è entrato in vigore il 3 agosto 2017 ma le disposizioni fiscali si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea, e comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso.

L’articolo 82 del Codice del Terzo Settore prevede, fra l’altro:

  • l’applicazione in misura fissa dall’imposta di registro (oltre che dalle imposte ipotecaria e catastale) per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere dagli enti del Terzo settore; per le modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative è prevista l’esenzione dall’imposta di registro;
  • l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro (oltre che delle imposte ipotecaria e catastale) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore;
  • l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore.

Dal quadro normativo sopra delineato, per quanto riguarda il caso di specie, si traggono le seguenti conclusioni:

  • qualora il contratto di appalto venga registrato entro il 31 dicembre, esso sarà considerato esente dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo ai sensi della normativa precedente;
  • qualora, invece, il contratto venga registrato dopo il 31 dicembre 2017 esso sarà considerato esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 82, comma 5, del D.Lgs n. 117 del 2017, mentre sarà assoggettato all’imposta di registro con aliquota del 3%.

Il testo della Risoluzione 158/2017 è allegato a questo articolo. 

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Allegato

Risoluzione Agenzia Entrate 158/2017

Tag: TERZO SETTORE E NON PROFIT TERZO SETTORE E NON PROFIT CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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