Pubblicata il 18 dicembre 2017 sul sito dell’Agenzia delle entrate la risoluzione n. 153/E, con cui l’Ufficio ha fornito risposta all’interpello presentato da una Banca, in liquidazione coatta amministrativa. La richiesta verteva sul trattamento tributario da applicarsi in merito a somme che l’interpellante avrebbe corrisposto ai propri soci/investitori, a seguito della stipula di specifici accordi transattivi aventi ad oggetto le pretese risarcitorie che questi ultimi avrebbero avanzato nei confronti dell’istituto di credito.
Premesso che, sulla base degli accordi stipulati tra banca e soci, questi ultimi ricevevano una somma di denaro a titolo di parziale ristoro delle perdite che, gli stessi, avrebbero subito a fronte della rinuncia a qualsiasi azione di responsabilità nei confronti dell’istituto di credito.
La banca, con la proposizione dell’interpello, ha chiesto all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate se gli indennizzi corrisposti in funzione degli specifici accordi transattivi, generino un reddito imponibile in capo ai soci che li hanno percepiti e se, di conseguenza, la banca stessa debba assume il ruolo di sostituto d’imposta nei confronti dei soci/investitori percettori.
Sul caso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- l’indennizzo, previsto in misura forfettaria pari a € 9 per azione, non risulta parametrato in alcun modo alla mancata percezione dei proventi derivanti dai titoli o alla perdita di valore dei medesimi;
- la percezione di indennizzi da parte dei soci non genera rilevanza di natura reddituale (ex art. 6 comma 2 T.U.I.R.), poiché esclusivamente finalizzata a reintegrare forfettariamente la perdita economico-patrimoniale che chi la percepisce ha subito a seguito della condotta che la banca ha tenuto, in contrasto con gli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti, ex D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. T.U.F.).
La conclusione dell’Agenzia delle entrate giunge, sulla scia di quanto già affermato dall’Ufficio nella Ris. n. 3/E del 12 gennaio 2017 con riguardo, al trattamento fiscale delle somme erogabili a favore di soggetti vittime della risoluzione di alcuni istituti di credito. La risoluzione richiamata, asseriva la non imponibilità degli indennizzi forfettari, ove destinati a garantire il ristoro di pregiudizio (commisurato in relazione all’investimento e non ai proventi da questo generato) che la banca aveva cagionato.
Anche nell’ipotesi vagliata dall’Agenzia con la Ris. 153/E del 2017, gli indennizzi erogati dalla banca non genererebbero alcun reddito imponibile in capo ai soci a cui sono stati erogati; di conseguenza, né gli stessi non saranno da ritenersi tassabile, né la banca assumerebbe la qualità di sostituto d’imposta dei soci che li hanno percepiti.