Anche un architetto dipendente pubblico, se svolge attività di lavoro autonomo deve iscriversi alla Gestione Separata pur versando il contributo integraztivo a INARCASSA. Questo afferma la corte di Cassazione nella sentenza 30345 2017, rovesciando entrambe le precedenti decisioni dei giudici di merito .
Il caso si era creato in quanto il regolamento di INARCASSA prevede il divieto di iscrizione per architetti ed ingegneri che lavorano come dipendenti , pur richiedendo il versamento di un contributo integrativo commisurato ai compensi fatturati come lavoratori autonome. Tale contributo viene computato nel montante complessivo individuale pur in assenza di una posizione previdenziale individuale presso la Cassa e in assenza di prestazioni da parte dell'ente
Da parte sua l'INPS richiede l'iscrizione alla gestione separata e relativi versamenti a carico di tutti i lavoratori autonomi che non siano iscritti , o che pur iscritti non versino contributi, alle gestioni previdenziali delle Casse professionali, se svolgono attività abituale di lavoro autonomo, anche se non esclusivo. In sostanza gli ermellini hanno privilegiato la prima parte della previsione INPS (l'assenza di iscrizione) rispetto alla seconda. I primi ddue gradi di giudizio avevano invece motivato la loro decisione favorevole al contribuente con l'art.2 comma 26 della legge n. 335 1995 interpretata autenticamente dall'art. 18 comma 12 del DL 98 2011 che non richiede al professionista di versare i contributi alla gestione separata se non effettua attività soggette al versamento contributivo presso enti di categoria .
Ancora una volta quindi le previsioni normative e i regolamenti evidenziano contraddizioni, e discrasie , spesso dovute anche al linguaggio oscuro che le contraddistingue, che producono interpretazioni e orientamenti giurisprudenziali del tutto opposti.