L'ente bilaterale confederato ENBIC nella interpretazione contrattuale del 30.11.2017 ha fornito la risposta a due quesiti in materia di lavoro intermittente e lavoro stagionale, alla luce di quanto previsto dal CCNL CISAL terziario del 23 maggio 2017, per le aziende del settore turistico, agenzie di viaggi, pubblici esercizi . Uno studio di consulenza di Padova in particolare chiedeva:
- se il limite di 8 mesi di durata del lavoro stagionale normato nel contratto collettivo si riferisce solo al lavoro svolto sotto questa forma o ricomprende tutte le prestazioni lavorative del lavoratore , svolte anche con altre forme contrattuali
- se il lavoro di tratttamento antiparassitario e potatura di alberi svolto annualmente puo rientrare nelle tipologie cui è applicabile il contratto di lavoro intermittente.
Le risposte degli esperti dell'ente riassumono le disposizioni del contratto nelle due materie e in particolare concludono che :
- il limite di 8 mesi per il lavoro stagionale si riferisce solo al lavoro svolto con lo specifico contratto e nulla vieta di stipulare altre forme contrattuali pe ulteriori prestazioni lavorative . Si ricorda però anche che per la stipula dei contratti stagionali anche l'attività dell'azienda nel suo complesso deve rientrare nelle specifiche previsioni del contratto ( chisurua annuale non invferiore a 70 giorni)
- le mansioni connesse al trattamento antiparassitario e alla potatura di alberi possono essere comprese tra le attività lavorative discontinue per cui è stipulabile il contratto di lavoro intermittente