La Corte di Cassazione civile sezione lavoro ha emesso l'ordinanza del 23 novembre 2017, n. 27944 con una importante precisazione in materia di risarcimento del danno causato ad un lavoratore assunto con contratto a termine senza causale , poi riconvertito in rapporto a tempo indeterminato . Il caso riguardava una inferimera professionista assunta con contratto di lavoro per sostituzione di una maternità poi prorogato.
Come noto, il contratto a termine che sia stato stipulato privo di una qualsivoglia specificazione della ragione tecnica, produttiva o sostitutiva giustificativa dell'apposizione del termine è inefficace e va convertito in un rapporto a tempo indeterminato.
A cio consegue, ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. a), della l. 183/2010, ratione temporis applicabile, l'obbligo a carico del datore di lavoro , di una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore.
Il risarcimento del danno così forfetizzato, tuttavia, copre soltanto il periodo intermedio, intercorrente tra la scadenza del termine e la sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto. Invece, in coerenza con il principio della ricostituzione del rapporto di lavoro realizzata tramite la sentenza, è necessario che il datore di lavoro versi in favore del prestatore delle retribuzioni anche per il periodo successivo, ossia sino alla data di effettiva riammissione in servizio.