Con la Circolare 28/E del 15 dicembre l’agenzia delle Entrate chiarisce che i soggetti interessati allo split payment devono determinare l’acconto Iva tenendo conto dell’imposta assolta sugli acquisti dovuta direttamente all’erario per effetto di quanto previsto dall’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972.
Pertanto, ai fini dell’acconto IVA, che dovrà essere determinato secondo uno dei metodi previsti per la generalità dei contribuenti - storico, previsionale o effettivo- le PA e Società soggetti passivi IVA dovranno tenere conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti ossia, dell’imposta versata direttamente (soggetti di cui al comma 01 dell’art. 5 del DM) ovvero dell’imposta versata a seguito della liquidazione periodica (soggetti di cui al comma 1 dell’art. 5 del DM).
L’acconto IVA dovrà essere determinato unitariamente e, pertanto, i soggetti interessati dovranno versare un unico acconto che tenga conto anche dell’imposta dovuta nell’ambito della scissione dei pagamenti.
Per i soggetti che applicano lo split payment dal 2017 all’acconto Iva determinato con il metodo storico e quindi sulla base dei dati mensili o trimestrali 2016 dovrà aggiungersi l'ammontare dell'imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, ovvero, nell'ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.
Se nel 2016 risultava un credito l’importo puo’ essere portato a decurtazione di quanto dovuto secondo l’Iva esigibile per lo split payment nei mesi di novembre o nel trimestre 2017.
La circolare prosegue con esempli esplicativi. Per gli interessati si allega il testo completo della circolare.