Con sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, la Corte Costituzionale ha fornito una lettura orientata al comma 2 dell’art. 29 del d.lgs. 276/2003. La Consulta ha affermato che la responsabilità solidale del committente per retribuzioni e contribuzioni si applica non soltanto negli appalti e nei subappalti come afferma la norma, ma anche nei confronti dei dipendenti delle aziende che operano con un contratto di subfornitura ex l. n. 192/1998.
In particolare la questione era stata posta dalla Corte di Appello di Venezia, chiamata a decidere sul gravame proposto da una società committente avverso la statuizione di primo grado con la quale era stata condannata al pagamento di retribuzioni non corrisposte dall'impresa (sua) subfornitrice, ai lavoratori di quest'ultima - la quale ha sollevato, premessane la rilevanza, questione incidentale di legittimità costituzionale della norma, applicata dal primo giudice, di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).
Secondo la Corte di Appello, detta norma «non è suscettibile di essere applicata oltre i casi espressamente previsti (appalto e subappalto), né la natura della disposizione e la diversità di fattispecie contrattuale tra subappalto e subfornitura, consente un'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa».
Ma ciò, appunto, ne farebbe sospettare il contrasto con l'art. 3 della Costituzione poiché, ad avviso del giudice a quo, non sarebbe ragionevole che, nel fenomeno diffuso della esternalizzazione e della parcellizzazione del processo produttivo, i dipendenti del subfornitore siano privati di una garanzia legale di cui, per contro, possono godere i dipendenti di un appaltatore e subappaltatore.
La corte costituzionale si sofferma sulla divisione di dottrina e giurisprudenza di merito sulla configurazione giuridica e sul più corretto inquadramento sistematico del contratto di subfornitura, in particolare, quanto al profilo della sua autonomia o meno rispetto al contratto di appalto di cui all'art. 1655 del codice civile. Conclude però che " ciascuno degli orientamenti emersi, in chiave di riconducibilità o meno del contratto di subfornitura alla cornice concettuale e disciplinatoria dell'appalto e del subappalto, è comunque aperto, e non chiuso, all'estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore".
Secono i giudici delle leggi, infatti , l'eccezionalità della responsabilità del committente , è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile - che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato - ma non lo è più se riferita all'ambito, distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura. Inoltre va dato rilievo alla la considerazione che "le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un "normale" appalto".
La conclusione è che "la norma denunciata è, pertanto, interpretabile in modo costituzionalmente adeguato e coerente agli evocati parametri di riferimento: nel senso, appunto, che il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi".