Dal 4 dicembre 2017, sono attive sul portale www.anpal.gov.it/cittadini/servizi, le nuove procedure per la registrazione dello stato di disoccupazione, anche detto Dichiarazione di Immediata Disponibilità, necessaria per la certificazione dello stato di disoccupato e per richiedere i servizi di assistenza dei Centri per l’impiego nella ricerca di lavoro .
L' Agenzia per le politiche attive del lavoro gestisce il nuovo sistema informativo unitario, in collaborazione con le Regioni e province autonome dove si sono registrate , solo nei primi due giorni di attività, 10.038 dichiarazioni di immediata disponibilità, Il sistema permette l' aggiornamento in tempo reale della posizione dei lavoratori sulla base delle comunicazioni (di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro) inviate al sistema dai datori di lavoro.
L’ANPAL informa che pubblichera periodicamente un report sui dati relativi alla disoccupazione e ricorda le modalità con cui è possibile registrarsi come disoccupato, descritte nella circolare n. 1 del 28 settembre 2017:
- direttamente da parte del cittadino sul portale nazionale Anpal (come sintetizzato sotto);
- attraverso un operatore del Centro per l’impiego, che supporti l’utente nel rilascio della DID sul portale nazionale;
- con trasmissione della DID sui Sistemi informativi del lavoro Regionali
Sono inoltre disponibili per assistenza e informazioni:
- il numero verde 800.000.039
- [email protected]
LA PRESENTAZIONE DELLA DID: CHI DEVE FARLA E COME
Il soggetto in stato di disoccupazione può rivolgersi ai centri per l'impiego e stipulare un patto di servizio personalizzato, che definisce il percorso delle misure di politica attiva del lavoro per l'inserimento nel mercato del lavoro.
La DID può essere resa sul portale Anpal anche dalle persone a rischio di disoccupazione, cioè i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento e può già essere resa durante il periodo di preavviso di licenziamento.
Chi beneficia di una prestazione a sostegno al reddito non deve rendere la DID sul portale Anpal, poiché la presentazione all'Inps di una domanda di Naspi - Nuova assicurazione sociale per l'impiego, di DIS-COLL, cioè l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata, o di indennità di mobilità equivale ad aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro presso i servizi per l'impiego.
La procedura per la dichiarazione di disponibilità al lavoro sul portale Anpal puo avvenire in due modi:
DID con Pin Inps
L'utente presenta la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) registrandosi al portale nazionale Anpal, inserendo username e password e selezionando nell'area riservata "dichiarazione di immediata disponibilità".
Quindi procede all'autenticazione tramite il Pin Inps ed inserisce le informazioni richieste circa le esperienze professionali e lavorative, utili anche al calcolo dell'indice di profilazione quantitativo.
La procedura si conclude con la prenotazione dell'appuntamento presso il centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato (art. 20 del decreto legislativo n. 150/2015).
DID senza Pin Inps
Se l'utente non è in possesso del Pin Inps è prevista una procedura semplificata per dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro: l'utente si registra sul portale nazionale Anpal, inserisce username e password e dichiara l'immediata disponibilità al lavoro, che viene acquisita con riserva.
Al momento del primo contatto con il centro per l'impiego, l'utente sarà invitato a confermare lo stato di disoccupazione e a convalidare l'autenticazione, munito di un documento d'identità. Una volta effettuato questo riconoscimento, lo stato di disoccupazione decorre dal momento della DID sul portale nazionale.
Per ottenere prestazioni e agevolazioni sociali o sanitarie, chi si trova in condizione di "non occupazione" e non cerca lavoro, non deve dichiarare la propria disponibilità al lavoro- DID.
La condizione di "non occupazione" è la condizione di coloro che non sono occupati in un'attività lavorativa in forma subordinata o autonoma, oppure di coloro che, pur svolgendo tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore ad euro 8.000, per il lavoro subordinato o parasubordinato, e ad euro 4.800 per il lavoro autonomo. In quest'ultimo caso, i servizi sociali o sanitari dovranno fare riferimento alla condizione di "non occupazione" che può essere autocertificata dall'utente (art. 19 comma 7 del d. lgs. 150/2015), autocertificazione che le amministrazioni interessate provvederanno poi a verificare.