L’acconto Iva deve essere versato solo se l’importo è maggiore o uguale ad Euro 103,29 e in ogni caso non può mai essere rateizzato.
I contribuenti con liquidazioni trimestrali “per opzione” non devono versare, ai fini dell’acconto, la maggiorazione degli interessi dell’1%, che va applicata solo sui versamenti relativi ai primi 3 trimestri solari e su quelli a conguaglio in sede di dichiarazione annuale.
Il versamento dell’acconto Iva deve essere effettuato mediante modello F24, entro il 27 dicembre prossimo, esclusivamente con modalitàtelematiche e quindi:
- utilizzando il software dell’Agenzia delle Entrate “F24 on line” con addebito sul conto corrente del contribuente;
- mediante l’applicazione “F24 cumulativo” da parte degli intermediari abilitati al servizio Entratel;
- mediante sistemi di home banking messi a disposizione dagli istituti di credito o da Poste Italiane spa.
In sede di versamento dell’acconto Iva, nel modello di versamento F24, dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:
- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per i contribuenti trimestrali;
e dovrà essere indicato, come periodo di riferimento, l’anno 2017.
L’importo dell’acconto Iva, in sede di presentazione del modello F24, può essere compensato con altre imposte o contributi a credito.
Si ricorda che il modello F24 a zero, in quanto integralmente compensato con altre imposte o contributi a credito, deve essere ugualmente presentato.