Entro il prossimo 27 Dicembre deve essere versato l’acconto IVA per il 2017, utilizzando uno dei tre metodi di calcolo alternativi: il metodo storico; il metodo previsionale; il metodo della liquidazione intermedia o analitica al 20 dicembre. Sono tenuti al versamento dell’acconto Iva i contribuenti che eseguono le liquidazioni ed i versamenti, ai fini di questa imposta, con periodicità mensile o trimestrale.
Sono, invece, esclusi dal versamento:
- i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2017;
- i contribuenti che hanno cessato l’attività o la cesseranno nel 2017, e in ogni caso coloro che l’hanno cessata anteriormente all’1.12.2017, se mensili, ovvero all’1.10.2017 se trimestrali;
- i contribuenti che hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
- i contribuenti che pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta;
- i soggetti che applicano il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 D.l. 98/2011);
- i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 58 L. 190/2014);
- i soggetti che sono usciti dal regime dei minimi/forfetari dal 1° gennaio 2017 con applicazione del regime ordinario;
- i soggetti per i quali l’acconto dovuto è inferiore a € 103,29;
- i contribuenti che hanno effettuato soltanto operazioni esenti o non imponibili ai fini dell’IVA;
- le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario (L. 398/91);
- i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento (art. 74, co. 6, D.p.r. 633/72);
- i contribuenti in regime agricolo di esonero (art. 34, co. 6, D.p.r. 633/72).