Il decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017 , prevede la Definizione agevolata, cd rottamazione delle cartelle, per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Fanno eccezione:
- i carichi “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016). Rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- i carichi interessati da una precedente “rottamazione” (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili” in base alla legge .
Coloro che intendono aderire alla “rottamazione” devono pagare l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
La legge prevede che entro il 31 marzo 2018 Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare al contribuente tramite posta ordinaria una comunicazione in cui sono indicati i carichi dell’anno 2017 affidati dagli Enti creditori entro il 30 settembre scorso, per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella/avviso.
Per aderire alla Definizione agevolata puoi presentare la domanda di adesione compilando, entro il 15 maggio 2018, l’apposito form online.
In alternativa è possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2000/17 entro il 15 maggio 2018:
- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA 2000/17 e allegando la copia del documento di identità.
Attenzione: la domanda deve essere inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata (pec); presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA 2000/17 debitamente compilato e firmato.
Cosa succede dopo aver presentato la domanda?
A. Carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017
A coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una Comunicazione entro il 30 giugno 2018.
In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà:
- l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.
In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà:
- le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.
A seguire, sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019.
B. Carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016
A coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una comunicazione entro il 30 settembre 2018.
In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà:
- l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.
In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà:
- le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:
- l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
- il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.
Per coloro, invece, che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l’ammontare delle rate scadute.
Condizione necessaria per poter accedere al beneficio della “rottamazione” è che venga effettuato il pagamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza non potrà essere accolta.
In seguito, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una seconda comunicazione, entro il 30 settembre 2018.
In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà:
- l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.
In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà:
- le specifiche motivazioni per le quali la domanda non è stata accolta, ossia il mancato pagamento, entro il 31 luglio 2018 degli importi richiesti con la comunicazione del 30 giugno 2018.
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:
- l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
- il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.