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AMMINISTRATORI DI SRL: QUANDO IL COMPENSO NON È DOVUTO

2 minuti, Redazione , 27/12/2017

Amministratori di Srl: quando il compenso non è dovuto

Nessun compenso spetta all'amministratore se l'assemblea dei soci non lo abbia espressamente previsto. Sul punto i chiarimenti del Trib. di Milano nella sentenza di settembre 2017

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Nessun compenso è dovuto all’amministratore della S.r.l. se non espressamente deliberato dall’organo assembleare. In tal senso, il Tribunale di Milano con la sentenza n. 9762/2017 ha rigettato la pretesa di un amministratore di una società che lamentava di non aver percepito alcun compenso per l’attività svolta.

Il caso in esame ha avuto inizio a seguito della pretesa dell’ex presidente di amministrazione di una S.r.l., che nel periodo compreso tra il 2012 e il 2014, per le specifiche mansioni di amministratore non aveva percepito alcun compenso. In merito al caso, l’attore ha fondato la sua pretesa sull’orientamento della Cassazione, inerente a fatti precedenti alla riforma del diritto societario del 2003, secondo cui «…la pretesa di un compenso da parte dell’amministratore costituisca un diritto soggettivo perfetto e che, in assenza di una previsione statutaria o di una delibera assembleare che ne fissi la misura, la richiesta di liquidazione vada rivolta al giudice…».

La società, si opponeva alla pretesa dell’amministratore osservando come allo stesso, nel periodo tra il 2012 e il 2014 sia stato pagato un compenso annuo di €130.000, in quanto già Direttore Generale della società; ruolo le cui competenze , secondo la società, possonosovrapporsi a quella di presidente del CdA.

Sul caso il tribunale ha rigettato la pretesa dell’amministratore, rilevando che:

  • l’organo assembleare non aveva assunto alcuna delibera mediante cui all’amministratore potesse riconoscersi un’indennità annuale (ulteriore), per l’incarico (ulteriore) che lo stesso ha svolto tra il 2012 e il 2014;
  • «…i soci possono assegnare agli amministratori una indennità annuale…»; di conseguenza, il tribunale osserva che è lasciata libera scelta ai soci (di una società) di riconoscere un compenso annuale agli amministratori.

Il Tribunale, con la sentenza in commento, conferma l’orientamento della Suprema Corte del 2017, secondo cui il diritto al compenso degli amministratori «è un diritto disponibile e può anche essere derogato da una clausola dello statuto della società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, ovvero sancisca la gratuità dell’incarico». Tale pronuncia si pone quindi a sfavore dell’amministratore che non abbia definito, con la società per cui presta la sua attività, il compenso ad egli spettante, in deroga alla tutela offerta al lavoratore dipendente dall’art. 36 Cost, in merito al diritto al compenso.

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