HOME

/

PMI

/

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

/

GUIDA AL BONUS PUBBLICITÀ 2018: ANTICIPAZIONI SUL PROSSIMO REGOLAMENTO

3 minuti, Redazione , 01/12/2017

Guida al bonus pubblicità 2018: anticipazioni sul prossimo regolamento

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari il Dipartimento del Consiglio dei Ministri anticipa le indicazioni attuative che saranno contenute nel regolamento di prossima emanazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stato pubblicato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria del Consiglio dei Ministri, un documento nel quale sono anticipati i chiarimenti che saranno contenuti nel Regolamento di attuazione di prossima emanazione, sull’agevolazione del credito d’imposta in relazione a investimenti pubblicitari incrementali (ex art. 57-bis del D.L. n. 50/2017,  convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017).
La comunicazione pubblicata sul sito del Consiglio dei Ministri, può essere letta come una vera e propria guida per l’utente che intenda usufruire del beneficio con la possibilità di richiedere chiarimenti con una semplice email  al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].

Il documento, in forma sintentic ma chiara e puntuale, individua:

- come beneficiari del credito d’imposta i titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, con valore superiore a l’1% degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

- la disciplina del credito d’imposta:

  • il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative;
  • il credito d’imposta liquidato, potrà essere inferiore a quello richiesto se l’ammontare complessivo delle richieste superi l’ammontare delle risorse stanziate. Se invece i finanziamenti richiesti non esauriscono le risorse stanziate, queste saranno adoperabili in aggiunta al beneficio dell’anno successivo;
  • in sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente; mentre l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda solo gli investimenti effettuati sulla stampa, e giornali on-line;
  • le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall'art. 109 TUIR;
  • le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa;
  • se il credito d’imposta richiesto è superiore a € 150.000, il beneficio sarà concesso se il richiedente è iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;
  • il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile;
  • il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24;
  • sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali;
  • sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi di televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo;
  • il sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero da revisori legali;

- le modalità di presentazione della domanda:

  • la domanda per usufruire del beneficio va presentata nella forma della comunicazione telematica, caricabile sul sito dell’Agenzia delle entrate;
  • la comunicazione dovrà contenere: i dati identificativi del richiedente; l’indicazione del costo complessivo degli investimenti effettuati (o da effettuarsi) nel corso dell’anno e nell’anno precedente; l’incremento degli investimenti in percentuale e valore assoluto; l’ammontare del credito d’imposta richiesto; dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il termine entro cui la domanda potrà essere presentata, non sono però stati fissati definitivamente; il testo del documento dell’Ufficio del Consiglio, sottolinea infatti che la domanda “potrebbe” essere presentata dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.
Spetterà all’AE e all’Amministrazione effettuare i controlli del caso in merito alla legittima fruizione del beneficio. Ove siano accertate irregolarità, spetterà all’Amministrazione provvedere al recupero delle somme mediante procedure coattive.

In allegato il testo integrale del documento.

Per il calcolo del Bonus spettante ti segnaliamo Calcolo credito d'imposta pubblicità (excel) utile Foglio excel per il calcolo del credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie introdotto con la Manovra Correttiva 2017.

Scarica le Circolari del Giorno gratuite:

Allegato

Credito di Imposta spese pubblicita

Tag: LEGGE DI BILANCIO 2025 LEGGE DI BILANCIO 2025 AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Giornale Notizie - 21/12/2017

Buonasera, come posso avere più informazioni?

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE · 25/11/2024 Transizione 5.0: potenziamenti in arrivo nel Collegato Fiscale

Piano Transizione 5.0: Urso conferma la volontà di implementarlo durante un question time del 21 novembre

Transizione 5.0: potenziamenti in arrivo nel Collegato Fiscale

Piano Transizione 5.0: Urso conferma la volontà di implementarlo durante un question time del 21 novembre

Comunicazione ENEA spese superbonus 2024:  invio entro il 30.11

La legge di conversione del DL n 39/2024 ha previsto una comunicazione per i bonus edilizi 2024 verso l'ENEA. Sanzioni per chi omette

Voucher 3I per start up e micro imprese: via alle domande dal 10.12

In GU n 207 del 4.09 regole per richiedere il voucher 3I: a chi spetta e per cosa. Sportello aperto per le domande dal 10 dicembre prossimo

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.