Con la risoluzione 147/E di ieri 29 novembre 2017, l’Agenzia delle entrate, in risposta ad un interpello, ha fornito chiarimenti utili per coloro che intendano effettuare ristrutturazioni anti-sismiche sulproprio immobile. Il documento di prassi è allegato a questo articolo.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate, muove dai quesiti posti da un contribuente che, dovendo procede con i lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria di un immobile situato in zona sismica, ha chiesto all'Ufficio:
- se la detrazione maggiorata del 70% ovvero 80% (cd. sisma bonus) possa essere utilizzato nel termine di dieci anni, come già previsto per la detrazione relativa agli interventi di recupero edilizio, ovvero se debba necessariamente essere ripartito in cinque annualità;
- se, anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico valga il principio secondo cui si debba tener conto del carattere assorbente dell'intervento di natura "superiore" rispetto a quello di natura "inferiore".
- se anche per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, il limite massimo di spesa previsto sia lo stesso già previsto nel 2017 per gli interventi di ristrutturazione.
Quanto al primo quesito l’Agenzia, partendo da quanto contenuto dall’art. 16-bis, comma 1, lettera i) TUIR, ha chiarito che:
- per gli interventi effettuati su edifici adibiti ad abitazione e ad attività produttive, siti nelle zone sismiche ad alta è riconosciuta una detrazione di imposta pari al 50%, fino ad un massimo di spese sostenute non superiore a € 96.000 annui per unità immobiliare, da ripartirsi in cinque quote annuali, di pari importo, considerando anche l’anno di sostenimento. Ma qualora dagli interventi sull’immobile derivi una diminuzione del rischio sismico, la detrazione spettante al contribuente ammonterà al 70% (in caso di diminuzione di una classe di rischio), 80% (in caso di diminuzione di due classi di rischio). Riguardo a tale detrazione, e in risposta al quesito, l’Ufficio ritiene che “..il contribuente se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70% o dell'80% dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate.”
Mentre in risposta al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate concorda con l’istante, confermando anche per gli interventi anti sismici il principio per cui “…l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati…”
Quanto al terzo quesito, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’istante dovrà considerare che per gli interventi ex art. 16-bis del TUIR, il limite di spesa agevolabile (pari a € 96.000 annui), è unico in quanto riferito all'immobile. Nel suddetto limite di spesa, non saranno ricompresi gli interventi di riqualificazione globale dell'edificio o gli interventi su strutture opache e infissi, la sostituzione impianti termici, per i quali l’istante potrà beneficiare di una detrazione del 65% nei limiti specificatamente previsti dalle norme di riferimento.
Aggiornamento del 26 dicembre 2017
La Legge Bilancio 2018 ha confermato la detrazione elevando il tetto di 96 mila euro a 136 mila euro se i lavori sono abbinati a quello di risparmio energetico.