L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha svolto considerazioni in merito all'impatto restrittivo della concorrenza discendente da alcune disposizioni della manovra correttiva 2017 (DL 50/2017) recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. In particolare, nel bollettino 45 del 27 novembre 2017, viene contestato l'articolo 4 sulle locazioni brevi in quanto il regime fiscale di tale locazioni appare potenzialmente idoneo ad alterare le dinamiche concorrenziali tra i diversi operatori, con possibili ricadute negative sui consumatori finali. Si ricorda che la manovra correttiva impone ai soggetti che svolgono attività di intermediazione “qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi” di operare “in qualità di sostituto d’imposta” una ritenuta del 21% e provvedere al relativo versamento e, se si tratta di intermediari non residenti in italia, privi di stabile organizzazione, anche di nominare un rappresentante fiscale, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal medesimo articolo.
L'AGCM, pur consapevole che l’intervento del legislatore mira a realizzare un interesse pubblico di natura fiscale e a contrastare il fenomeno dell’evasione, ritiene che l’introduzione dei suddetti obblighi non appare proporzionata rispetto al perseguimento di tali finalità e che anzi "il predetto intervento normativo potrebbe scoraggiare, di fatto, l’offerta di forme di pagamento digitale da parte delle piattaforme che, come noto, hanno semplificato e al contempo incentivato le transazioni online, contribuendo a una generale crescita del sistema economico."
In quest’ottica, continua la segnalazione di AGCM "l’intervento fiscale in esame appare suscettibile di alterare le dinamiche concorrenziali tra i gestori dei portali telematici, a discapito di coloro che adottano modelli di business fortemente caratterizzati dal ricorso a strumenti telematici di pagamento, che negli ultimi anni si sono affermati nel settore dell’economia digitale".
L’obbligo fiscale inerente all’assunzione della qualità di sostituto d’imposta, infatti, rappresentando un ulteriore onere amministrativo non direttamente collegato con l’attività d’impresa svolta dagli operatori del settore, appare suscettibile di disincentivare gli intermediari dal mettere a disposizione dei conduttori forme di pagamento digitale sulle proprie piattaforme. L’Autorità ritiene che, per soddisfare l’interesse fiscale sotteso alla normativa in esame e al contempo evitare che si producano svantaggi competitivi tra i diversi modelli di business adottati dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online nell’ambito delle locazioni brevi, la disciplina potrebbe limitarsi a prevedere misure meno onerose per i soggetti coinvolti, quale ad esempio la vigente previsione di un obbligo fiscale di carattere informativo in capo agli intermediari e ai gestori di piattaforme immobiliari telematiche (art. 4, comma 4, del D.L. n. 50/2017).