Nella circolare 18 del 22.11.2017 il Ministero del lavoro ha fornito le istruzioni sugli sgravi contributivi per le aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi della L. n. 863/84 o del D. Lgs. n. 148/2015, come previsto dal decreto interministeriale n. 2 del 27.9.2017 .
Il decreto ha destinato 30 milioni annui (L. n. 232/16) per coprire gli oneri della decontribuzione in favore delle imprese che,stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà e, in particolare:
- Per il solo anno 2017, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà, e anche le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016
- Per gli anni 2018 e seguenti, destinatarie della riduzione saranno le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente
La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014 per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% e –comunque- per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi nel quinquennio mobile
- indicare la previsione dell'importo della riduzione contributiva richiesta e il codice pratica della domanda di integrazione salariale del sistema CIGS ONLINE
- e non avere beneficiato dello sgravio, in precedenza, durante lo stesso quinquennio mobile.
In ipotesi di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio andrà richiesto con domande distinte, riferita ciascuna al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.