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FONDO DI SOLIDARIETÀ SOLIMARE: LE ISTRUZIONI INPS

2 minuti, Redazione , 28/11/2017

Fondo di solidarietà Solimare: le istruzioni INPS

Ecco le modalità di accesso, pagamento, tetti aziendali del trattamento ordinario di integrazione salariale del Fondo Solimare per i lavoratori marittimi

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L'Inps ha pubblicato lo scorso 23 novembre la circolare n. 173 che fornisce le istruzioni sulla disciplina del Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimo- SOLIMARE istituito con  Decreto Interministeriale n. 90401 del 8 giugno 2015 e ss.mm.ii.  In particolare si sofferma sulle modalità di accesso all' Assegno ordinario.

Il Fondo intende  assicurare una tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori marittimi, al personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Provvede infatti all’erogazione di un assegno ordinario  in caso di  riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le cause seguenti:

  •  situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale.. 

Posto che la domanda va presentata  per Unità Produttiva, la circolare specifica come si identifica il concetto di unità produttiva nel settore marittimo , richiamando la nota ministero del lavoro n. 10867 del 12 luglio 2017, che in generale ,ai fini della disciplina delle prestazioni del Fondo Solimare,  può essere identificata con la nave. Si richiama inoltre la circolare INPS n. 28 94 

La circolare ricorda anche l'obbligo di  comunicazione alle associazioni datoriali e alle segreterie nazionali e regionali  dei sindacati competenti con indicazione delle cause richiesta dell'assegno ordinario del Fondo Solimare, con le specifiche tempistiche dettate dal decreto interministeriale. 

Inoltre  l'istituto  informa che l’assegno ordinario è erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e viene  rimborsato al datore di lavoro o conguagliato , dall'INPS, secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del trattamento integrativo.

l' assegno ordinario è di importo pari all’integrazione salariale, ridotto,  del 5,84%, (aliquota contributiva prevista per gli apprendisti(. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo. i massimali , lordi e netti, previsti per la cassa integrazione guadagni ordinaria  per il 2017, sono i seguenti :
 

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.102,24

Basso

971,71

914,96

Superiore a 2.102,24

Alto

1.167,91

1.099,70 

 Gli importi vengono rivalutati annualmente con le modalità ed i criteri in atto per la CIGO.

Questo l'indice completo dei contenuti  della circolare :

1. Premessa e quadro normativo
2. Finalità e ambito di applicazione.
3. Assegno ordinario.
3.1 Condizioni di accesso
3.2 Ambito di applicazione: beneficiari
3.3 Cause di intervento
3.4 Misura della prestazione
3.5 Durata dell’intervento
3.6 Durata massima complessiva della prestazione
3.7 Termini e modalità di presentazione della domanda
3.8 Procedura di consultazione sindacale
3.9 Pagamento della prestazione
3.10 Assegno ordinario e reddito da attività lavorativa
3.11 Assegno ordinario e altre prestazioni
3.12 Assegno ordinario e lavoro straordinario
4. Contribuzione correlata
5. Contributo addizionale
6. Istruzioni operative
6.1 Istruttoria della domanda
6.2 Criteri di precedenza e turnazione. Tetto aziendale
6.3 Delibera di concessione
7. Equilibrio finanziario del Fondo
8. Monitoraggio della spesa
9. Istruzioni contabili

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