Ulteriori importanti chiarimenti, forniti dall'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 24 novembre 2017 n. 145, in merito alle modalità applicative del super ammortamento dei beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46, nell’ipotesi in cui tali beni vengano ammortizzati in bilancio in più esercizi.
In sostanza, nel caso prospettato, si chiede se sia corretto operare la deduzione extracontabile del 40% in un’unica soluzione oppure se si debba obbligatoriamente far riferimento ai coefficienti di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e, pertanto, si debba ripartire tale deduzione in funzione della percentuale di ammortamento ivi prevista.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi in cui il contribuente, in bilancio, decida di ammortizzare i beni strumentali dal costo unitario non superiore a 516,46 euro in più esercizi, e quindi di non avvalersi della deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute (articolo 102, comma 5, Tuir), la maggiore deduzione verrà riconosciuta solo attraverso l’applicazione, di anno in anno, dei coefficienti previsti dal ricordato Dm 31 dicembre 1988.
In altri termini, la scelta di non dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento della spesa impedisce di fruire integralmente, nello stesso esercizio, della corrispondente maggiorazione del 40%.
Quindi, dal punto di vista fiscale il contribuente:
- dedurrà le quote di ammortamento dei beni ai sensi dell’articolo 102, commi 1 e 2, del TUIR, nel rispetto del principio della previa imputazione al conto economico recato dall’articolo 109, comma 4, del TUIR;
- dedurrà extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40 per cento applicando i coefficienti previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato in bilancio (e coerentemente con i principi espressi nella circolare n. 23/E del 2016, paragrafi 4 e 4.1).