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CUMULABILITÀ NASPI CON BORSE DI STUDIO O TIROCINIO

2 minuti, Redazione , 24/11/2017

Cumulabilità Naspi con borse di studio o tirocinio

La ultime indicazioni INPS sulla cumulabilità della Naspi le regole per detrazione e accesso all'incentivo all'auto-imprenditorialità (erogazione anticipata)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella circolare n. 174 del 23.11. 2017 l'INPS fornisce importanti precisazioni in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI,  ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito come borse di studio,  rimborsi per  stage e tirocini professionali, e con i redditi  da attività sportiva dilettantistica, da attività professionale e per prestazioni occasionali.   

In particolare precisa che:

  • i percettori di NASPI che siano anche titolari di borse di studio e assegni di ricerca , cosi come sindaci, amministratori o revisori di societa   sono tenuti a comunicare tali redditi all'INPS , con riduzione dell'assegno e limite massimo di reddito a  8mila euro.
  • per borse di lavoro e tirocinio professionale, attività sportive dilettantistiche e  per prestazioni con contratto di lavoro occasionale (Prest0) c'è compatibilità  totale con NASPI , e esenzione dalla comunicazione 
  • Per i redditi derivanti da attività professionale  c'è l'obbligo di comunicazione all'Inps e limite di reddito  fissato a 4800 euro.

Il documento infine  sulla possibilità di riconoscimento dell’incentivo all’autoimprenditorialità, (cioe l'anticipazione della NASPI in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e per l'avvio di un'attività lavorativa autonoma o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa)  precisa che  si puo ottenere nei seguenti casi:

  • Attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività di lavoro autonomo;
  • attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
  • costituzione di  società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio.
  • costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S)
  • costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.L) per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso fiscalmente reddito di impresa.

Resta fermo che ai beneficiari di NASpI che rivestono  la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale  e la cui partecipazione alla società  non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità.

Infine ricorda che per ottenere l'incentivo le domande vanno presentate entro trenta giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica all’Ufficio del Registro delle Imprese 

Trovi qui la circolare INPS n. 174-2017

Sulle indennità di disoccupazione in vigore vedi "Aspi , mini Aspi e Naspi: le differenze"- Ti puo interessare anche l'approfondimento nella Circolare del lavoro n. 22 del 9.6.2017

Sul contratto di lavoro occasionale ti potrebbe interessare il nuovo e-book Nuovi voucher lavoro occasionale, co.co.co, intermittente

 

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