L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 22 Novembre 2017 n. 144, pubblicata a seguito di un’istanza di interpello, ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione probatoria utilizzabile dal contribuente (socio italiano) per dimostrare la provenienza dei dividendi di fonte estera percepiti per il tramite di società intermedie non residenti, e la contestuale dimostrazione della provenienza o meno degli utili da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Nel caso in esame, una società italiana ha ricevuto da una sua controllata estera un dividendo che quest’ultima aveva a sua volta ricevuto da una propria controllata, ovvero l’utile distribuito alla società italiana, proveniva da riserve prodotte in parte in un paese a fiscalità privilegiata e in parte in un paese non a fiscalità privilegiata.
L'Agenzia esaminando il caso ha concluso che:
- la composizione delle riserve pregresse della società intermedia non residente è idonea a rappresentare analiticamente la provenienza degli utili che le compongono e la loro entità
- l’utilizzo, in sede di distribuzione delle riserve, di una determinata provvista patrimoniale può essere adeguatamente documentato dalla società italiana sulla base delle delibere adottate dalla società erogante.
In conclusione, quindi, l’Agenzia ha ritenuto che le delibere adottate dalle società intermedie non residenti, dalle quali risulta che le somme distribuite sono attinte da riserve non alimentate da utili provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata, costituiscono un “supporto documentale idoneo” a dimostrare che i dividendi percepiti dalla società italiana non rientrano nell’ambito applicativo del regime di imposizione integrale disciplinato dall’articolo 89, comma 3, Tuir.