Per i contribuenti forfettari il reddito di lavoro autonomo/impresa è assoggettato ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP in misura pari al 15% (5% per i forfetari start-up a partire dal 2016). Per i soggetti in regime forfetario l’imposta sostitutiva viene liquidata (anche in acconto) con le stesse modalità e termini previsti per i soggetti IRPEF. Il pagamento degli acconti dell’imposta sostitutiva per i nuovi contribuenti forfetari va effettuato con i seguenti codici tributo:
- “1790” per la prima rata di acconto;
- “1791” per la seconda o unica rata di acconto.
Il secondo acconto non è rateizzabile.
Si ricorda che per i contribuenti che nel 2017 accedono al nuovo regime fiscale agevolato, questi possono provenire da:
- regime ordinario. Il contribuente che proviene dal regime ordinario, transitando ad un regime con imposta sostitutiva, può valutare l’ipotesi di una determinazione dell’acconto IRPEF in via previsionale, non considerando il reddito d’impresa/lavoro autonomo; si deve prestare attenzione anche al fatto che gli altri redditi posseduti dal contribuente potrebbero aumentare da un anno all’altro. Non si ritiene obbligatorio versare gli acconti dell’imposta sostitutiva del 15%;
- regime dei minimi. I soggetti che provengono dal regime dei minimi, nel 2016 erano soggetti ad imposta sostitutiva del 5%. Il passaggio di regime comporta un aumento dell’imposta, quindi, dal 5 al 15%; tuttavia si tratta di imposte sostitutive differenti e quindi non si ritiene obbligatorio versare gli acconti dell’imposta sostitutiva del 15%; se viene effettuato il versamento degli acconti è consigliabile utilizzare i codici 1790 e 1791.
I contribuenti che nel 2016 hanno adottano il regime forfetario e fuoriescono con l’anno 2017, per opzione o per perdita dei requisiti e delle condizioni di mantenimento del regime, transitano in regime ordinario. In tal caso:
- il reddito 2016, essendo determinato in via forfetaria, è assoggettato ad imposta sostitutiva;
- il reddito 2017 sarà determinato nei modi ordinari ed assoggettato ad IRPEF.
Nel 2017 il contribuente si trova soggetto all’IRPEF, e quindi dovrebbe versare l’acconto per tale imposta, ma non trova nel 2016 base imponibile per l’individuazione dell’acconto. Tuttavia, come è possibile il riporto degli acconti d’imposta per i soggetti provenienti dai minimi, sulla base di quanto previsto nel rigo RN38, col. 4 si può supporre che anche coloro che fuoriescono dal regime forfetario possano versare l’acconto dell’imposta sostitutiva (ancorché per lo stesso periodo siano soggetti all’IRPEF) che successivamente verrà fatta “confluire” nell’IRPEF (REDDITI 2018).