HOME

/

PMI

/

REGIME FORFETTARIO 2024

/

FORFETARI: SECONDO ACCONTO ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2017

2 minuti, Redazione , 27/11/2017

Forfetari: secondo acconto entro il 30 novembre 2017

Regime dei forfettari: entro giovedì deve essere versato il secondo acconto. Riepilogo delle modalità di calcolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per i contribuenti forfettari il reddito di lavoro autonomo/impresa è assoggettato ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP in misura pari al 15% (5% per i forfetari start-up a partire dal 2016). Per i soggetti in regime forfetario l’imposta sostitutiva viene liquidata (anche in acconto) con le stesse modalità e termini previsti per i soggetti IRPEF. Il pagamento degli acconti dell’imposta sostitutiva per i nuovi contribuenti forfetari va effettuato con i seguenti codici tributo:

  • “1790” per la prima rata di acconto;
  •  “1791” per la seconda o unica rata di acconto.

Il secondo acconto non è rateizzabile.

Si ricorda che per i contribuenti che nel 2017 accedono al nuovo regime fiscale agevolato, questi possono provenire da:

  • regime ordinario. Il contribuente che proviene dal regime ordinario, transitando ad un regime con imposta sostitutiva, può valutare l’ipotesi di una determinazione dell’acconto IRPEF in via previsionale, non considerando il reddito d’impresa/lavoro autonomo; si deve prestare attenzione anche al fatto che gli altri redditi posseduti dal contribuente potrebbero aumentare da un anno all’altro. Non si ritiene obbligatorio versare gli acconti dell’imposta sostitutiva del 15%;
  • regime dei minimi. I soggetti che provengono dal regime dei minimi, nel 2016 erano soggetti ad imposta sostitutiva del 5%. Il passaggio di regime comporta un aumento dell’imposta, quindi, dal 5 al 15%; tuttavia si tratta di imposte sostitutive differenti e quindi non si ritiene obbligatorio versare gli acconti dell’imposta sostitutiva del 15%; se viene effettuato il versamento degli acconti è consigliabile utilizzare i codici 1790 e 1791.

I contribuenti che nel 2016 hanno adottano il regime forfetario e fuoriescono con l’anno 2017, per opzione o per perdita dei requisiti e delle condizioni di mantenimento del regime, transitano in regime ordinario. In tal caso:

  • il reddito 2016, essendo determinato in via forfetaria, è assoggettato ad imposta sostitutiva;
  • il reddito 2017 sarà determinato nei modi ordinari ed assoggettato ad IRPEF.

Nel 2017 il contribuente si trova soggetto all’IRPEF, e quindi dovrebbe versare l’acconto per tale imposta, ma non trova nel 2016 base imponibile per l’individuazione dell’acconto. Tuttavia, come è possibile il riporto degli acconti d’imposta per i soggetti provenienti dai minimi, sulla base di quanto previsto nel rigo RN38, col. 4 si può supporre che anche coloro che fuoriescono dal regime forfetario possano versare l’acconto dell’imposta sostitutiva (ancorché per lo stesso periodo siano soggetti all’IRPEF) che successivamente verrà fatta “confluire” nell’IRPEF (REDDITI 2018).

Per tutti i dettagli sul regime forfettario segui il nostro Dossier gratuito Regime forfettario contribuenti minimi 2017

Calcola la convenienza, i requisiti per l'accesso al nuovo regime forfettario, gestione fatture, calcolo imposte con il tool Regime Forfetario

Potrebbe interessarti l'e-book Partite Iva e nuovo regime forfetario (eBook 2017)

Tag: REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REGIME FORFETTARIO 2024 REGIME FORFETTARIO 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

REGIME FORFETTARIO 2024 · 19/11/2024 Regime forfettario 2025: regole di accesso ed esclusione

Il regime Forfettario è un regime sostitutivo della tassazione IRPEF che prevede vantaggi e limiti fiscali per i titolari di partita IVA. Come funziona e a cosa prestare attenzione

Regime forfettario 2025: regole di accesso ed esclusione

Il regime Forfettario è un regime sostitutivo della tassazione IRPEF che prevede vantaggi e limiti fiscali per i titolari di partita IVA. Come funziona e a cosa prestare attenzione

Regime speciale IVA piccole imprese: novità dal 1° gennaio

Approvato il Dlgs di recepimento delle norme UE sul regime di franchigia IVA: testo atteso in GU

Fattura semplificata forfettari: dal 1° gennaio 2025 senza tetto massimo

Dal 1 gennaio 2025 cambiano le regole per il regime forfettario: eliminato il tetto massimo di 400 euro per la fattura semplificata. Per gli altri la norma resta immutata

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.