Le imprese che hanno effettuato il pagamento del diritto CCIAA per il 2017 senza considerare le maggiorazioni stabilite con il decreto del 22.05.2017, devono versare il relativo conguaglio entro domani, 30 novembre 2017. Il diritto CCIAA per il 2017 da parte dei soggetti iscritti al Registro delle Imprese all'1 gennaio 2017 doveva essere versato entro il 20 luglio (o entro il 21 agosto con la maggiorazione dello 0,40%) in base alla proroga concessa dal DPCM del 26 luglio 2017. Gli importi, fissati dal Ministero, possono essere maggiorati (nella percentuale massima del 20%) dalle singole Camere di Commercio. In particolare, con Decreto del 22 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28.06.2017, sono state elencate le CCIAA autorizzate a tale incremento per il triennio 2017-2019.
Pertanto, i soggetti che dovevano versare l'acconto delle imposte sui redditi entro il 30 giugno e che non hanno provveduto a versare la maggiorazione del diritto CCIAA, possono ravvedersi con le seguenti regole:
- in caso di tardivo versamento, intendendo per esso quello effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione prevista è pari al 10%;
- in caso di omesso versamento, intendendo per esso quello effettuato oltre il termine di 30 giorni, non effettuato o effettuato solo in parte (limitatamente all’importo non versato), la sanzione è stabilita dal 30% al 100%.
In particolare, aii fini del conguaglio bisogna differenziare a seconda che le imprese abbiano versato il diritto nella misura "base", senza cioè considerare la maggiorazione:
- entro il 28.06.2017 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulle maggiorazioni), in tal caso procederanno al versamento della maggiorazione senza sanzioni;
- dal 29.06.2017, in tal caso oltre all'importo della maggiorazione dovranno corrispondere anche la relativa sanzione e gli interessi, secondo le regole del ravvedimento operoso.
Si ricorda che il versamento del diritto annuale con ravvedimento operoso deve essere effettuato utilizzando il Mod. F24, compilato nella "sezione Imu ed altri tributi locali", avvalendosi dei seguenti codici tributo:
- 3850 per il diritto annuale dovuto;
- 3851 per interessi;
- 3852 per sanzioni.