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CONTRIBUENTI MINIMI: 2° ACCONTO IRPEF ENTRO IL 30.11.2017

2 minuti, Redazione , 22/11/2017

Contribuenti minimi: 2° acconto IRPEF entro il 30.11.2017

I contribuenti minimi devono versare il secondo acconto irpef entro il 30 novembre. Riepilogo delle regole da applicare

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Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, D.L. n. 98/2011 il reddito di lavoro autonomo/impresa è assoggettato ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali in misura pari al 5%.  L’imposta sostitutiva viene liquidata (anche in acconto) con le stesse modalità e termini previsti per i soggetti IRPEF e pertanto l’eventuale debenza di acconto si determina nel seguente modo:

  • acconto non dovuto: qualora l’imposta dovuta (rigo “Differenza”, quadro LM) sia pari o inferiore ad € 51,65;
  • acconto in unica soluzione, qualora l’imposta dovuta (rigo “Differenza”) sia superiore ad € 51,65 ma non ad € 257,52. In tal caso l’acconto è dovuto nella misura del 100%, da versare entro il 30 novembre;
  • acconto in due rate, qualora l’imposta dovuta (rigo “Differenza”) sia superiore a € 257,52:
    • 40% entro il 20 giugno (21 luglio con maggiorazione dello 0,40%);
    • 60% entro il 30 novembre.

Il pagamento degli acconti dell’imposta sostitutiva per i contribuenti minimi va effettuato con i seguenti codici tributo, istituiti con Risoluzione 25 maggio 2012, n. 52:

  • “1793” per la prima rata di acconto;
  • “1794” per la seconda o unica rata di acconto.

Il versamento del secondo acconto non è rateizzabile.
I contribuenti che fuoriescono dal regime agevolato dei contribuenti minimi risultano

  • soggetti ad IRPEF
  • soggetti ad imposta sostitutiva al 15%, se gli stessi accedono al regime forfetario.

Nel primo caso, considerando il meccanismo di scomputo previsto nel quadro RN, Mod. REDDITI PF, i soggetti fuoriusciti dal regime versano l’acconto dell’imposta sostitutiva (ancorché per lo stesso periodo siano soggetti all’IRPEF) che successivamente verrà fatta “confluire” nell’IRPEF.
In sostanza, tali contribuenti versano l’acconto 2017 utilizzando i codici tributo previsti per l’imposta sostitutiva e dovranno indicare quanto versato a tale titolo a rigo RN38, colonna 4, Mod. REDDITI 2018 PF. Tali soggetti possono però scegliere di non versare affatto l’acconto dell’imposta sostitutiva, posto che non saranno più soggetti a tale imposta. L’eventuale versamento va effettuato:

  •  a titolo di acconto utilizzando i codici tributo “1793” (prima rata) e “1794” (seconda o unica rata);
  • del saldo 2016 utilizzando il codice tributo “1795”.

Nel secondo caso, i contribuenti che fuoriescono dal regime dei minimi(ad esempio, a partire dal 1° gennaio 2017) e adottano il regime forfetario, determineranno il reddito 2017 in via forfetaria secondo le modalità illustrate dalla norma istitutiva, ed assoggettando lo stesso ad imposta sostitutiva con aliquota del 15%. Si ritiene sia possibile versare in tal caso con i codici tributo relativi al regime dei minimi (“1793”, “1794”, “1795”).
I contribuenti che sono usciti dal regime dei minimi dal 2017 e hanno applicato il regime ordinario, se nel corso del 2017 versano l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5% (cod. tributo “1793” e “1794”), possono scomputare quanto versato dall’IRPEF dovuta per il 2017 indicando tali somme a rigo RN38, col. 4.

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Commenti

Giacomo - 27/11/2017

Alla data odierna non avete fatto alcun accenno alla scadenza del 30 p.v. in merito all'invio delle liquidazioni IVA per il terzo trimestre 2017. Buon lavoro.

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