La Camera dei deputati ha approvato definitivamente, il 15 novembre 2017, la proposta di legge A.C. 3365-B volta a introdurre misure di protezione dei lavoratori dipendenti, tanto del settore pubblico quanto del settore privato, che segnalano reati o irregolarità dei quali vengono a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro. ( Viene detto in inglese "whistleblowing" ovvero "soffio del fischietto" assimilandolo alla segnalazione dell'arbitro).
Tale protezione è prevista da numerosi atti internazionali, come la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (art. 33), ratificata dall'Italia con la legge n. 116 del 2009, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione (art. 9), ratificata con legge n. 112 del 2012 ma non è ancora presente con misure attuative nella normativa italiana .
La proposta di legge è composta da 17 articoli. Dal punto di vista sistematico, il provvedimento prevede :
- da una parte l'abrogazione dell'art. 54-bis del TU pubblico impiego (art. 17) sullo stesso argomento mentre
- dall'altra detta una disciplina completa sulla protezione dei dipendenti che segnalano illeciti, reati o irregolarità amminsitrative , sia in aziende del settore pubblico che del privato.
- la possibilità di segnalazione alle autorità di regolamentazione o di polizia giudiziaria è condizionata ad una preventiva segnalazione fatta all'azienda datore di lavoro; o alla valutazione da parte del lavoratore che non vi siano le necessarie garanzie di neutralità dell'ente.
- La norma prevede inoltre che le segnalazioni di reati o irregolarità possano essere rese pubbliche, anche mediante i mezzi di comunicazione, soltanto quando sia già state avanzate o siano state oggetto di valutazione negativa, senza motivato parere.
- A garanzia del dipendente eventualmente indicato in una segnalazione da un collega , la legge all'art. 11 prevede che l'eventuale procedimento disciplinare a suo carico debba basarsi soltanto su elementi certi e documentati.