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BONUS PUBBLICITÀ: ANCHE PER CAMPAGNE PUBBLICITARIE SULLE TESTATE ONLINE

4 minuti, Redazione , 14/12/2017

Bonus pubblicità: anche per campagne pubblicitarie sulle testate online

Il Collegato fiscale 2018 ha previsto modifiche agli incentivi fiscali relativi a investimenti pubblicitari sulla stampa e sulle emittenti radio-televisive, vediamo quali

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Sono numerose le novità introdotte nel decreto fiscale collegato alla Legge di stabilità 2018. In particolare, l'articolo 4 interviene sulla disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, il beneficio è esteso

  • agli enti non commerciali
  • agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa on line.

La legge ha demandato ad un Regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state definite con l’Agenzia delle Entrate; il Regolamento è in corso di adozione. Nella consapevolezza che le imprese destinatarie attendono di conoscere i contenuti caratterizzanti di questo nuovo incentivo per pianificare i loro investimenti pubblicitari, il Dipartimento dell'editoria e dell'informazione ha deciso di pubblicare delle informazioni essenziali che seguono.

  • Soggetti beneficiari: Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
     
  • Misura del beneficio: Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90%  nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. Al riguardo, è importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciute due diversi di crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari. Nel caso in cui sia accertato che l’ammontare complessivo del credito richiesto non esaurisca lem risorse stanziate, tali risorse, secondo il generale funzionamento di tali incentivi, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria dell’anno successivo.
     
  • Investimenti ammissibili: Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente. ATTENZIONE: l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, ed in questo caso sono ammessi anche gli investimenti effettuati sui giornali on-line.
    Si estende così l’ambito temporale di applicazione del credito di imposta, sia pur limitatamente ad uno dei settori per il quale lo stesso è, a regime, previsto. Non sono, infatti, considerati gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali.
     
  • Limiti e condizioni di ammissibilità:  L'effettività del sostenimento delle spese deve  risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.
     
  •  Domanda di ammissione al beneficio: I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, usufruendo di una “finestra temporale” ampia (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno). La comunicazione dovrà contenere
    • i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);
    • il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media;
    • il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; (per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra; non il singolo giornale o la singola emittente);
    • l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
    • l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
    • dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.

Leggi anche Guida al bonus pubblicità 2018: anticipazioni sul prossimo regolamento

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Commenti

vincenzo - 19/01/2018

MA se nell'anno precedente non sono stati effettuati investimenti viene considerato tutto incrementale? o si è esclusi?

Diego - 18/01/2018

Buongiorno, secondo voi la pubblicità effettuata su riviste estere é ricompresa? E la pubblicità web (banner) su siti esteri ?

Stefano - 07/12/2017

E le campagne su facebook? Oppure le pubblicità tramite Google (Adwords)?

Luigia Lumia - 17/12/2017

Le campagne facebook direi noi. Diverso discorso sono gli adwords. Il credito spetta se la pubblicità è effettuata su testate iscritte al ROC e in Tribunale. Come fare google a dire all'inserzionista dove è apparsa la sua pubblicita'? Il decreto ancora non è stato pubblicato c'è una anticipazione che pero' non chiarisce il punto.

Massimo - 06/12/2017

Buongiorno, il webmarketing è ricompreso oppure no? Nello specifico la pubblicità on line oggi è molto variegata, mi riferisco ad esempio a campagne DEM, coregistrazione, telemarketing. Ricadono nel bonus pubblicità? Grazie

Luigia Lumia - 17/12/2017

Sono ammessi al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Non mi pare pertanto che rientrino le DEM. Sono inoltre escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

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