L’INPS ricorda nel messaggio n. 4476 del 10 novembre 2017, che, per chi aveva richiesto l'assegno di natalità negli anni scorsi e si è visto bloccare i pagamenti, è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2017, in questo modo potrà essere aggiornato l'iIee minorenni che consente l'accesso al bonus. (La DSU contiene le informazioni anagrafiche , reddituali e patrimoniali del nucleo familiare e scade il 15 gennaio dell'anno successivo alla sua emissione).
Nel caso specifico , la mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2017 avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2017, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nell’anno 2016 (e in alcuni casi nel 2015) in quanto la sussistenza di un ISEE in corso di validità per ciascun anno di concessione del beneficio è un requisito obbligatorio ,
Nel caso non venga adempiuto quest'obbligo e si verifichi la decadenza dal beneficio, chi presentato domanda nel 2016 ancora in possesso dei requisiti di legge, potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2018, per il periodo residuo, ma senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2017 e con attivazione del beneficio dalla data di presentazione della domanda.
Il messaggio riporta anche un esempio concreto:
"Nascita del figlio avvenuta a maggio 2016. Si ipotizza che l’utente abbia presentato la DSU a giugno 2016 e la domanda di assegno di natalità a luglio 2016 (la DSU presentata a giugno è valida se nel nucleo è presente il figlio per il quale è richiesto l’assegno; diversamente, la DSU va nuovamente presentata). L’utente, in presenza di tutti i requisiti di legge, percepisce l’assegno fino a dicembre 2016.
Se l’utente non ha ancora presentato la DSU per il 2017 e quindi l’Istituto ha sospeso l’erogazione degli assegni relativi all’anno 2017. Si possono verificare sue casi:
Caso 1 – l’utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2017: la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità 2017 arretrate. La DSU presentata entro dicembre 2017 ha validità fino al 15 gennaio 2018 e consente l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2017.
Caso 2 – l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2017: la domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2016 decade e le mensilità dell’anno 2017 non possono più essere corrisposte. In questo caso l’utente potrà presentare una nuova domanda nell’anno 2018; tale nuova domanda consentirà, in presenza dei requisiti di legge, il pagamento dell’assegno di natalità nell’anno 2018, a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà comunque il recupero delle mensilità dell’anno 2017.
Infine l'Istituto consiglia anche che "tutti gli aventi diritto all’assegno nell’anno 2018, inclusi quelli che presentassero la DSU entro il 31/12/2017, sono invitati a presentare tempestivamente una nuova DSU dal 1° gennaio 2018, per la verifica della permanenza dei requisiti e poter garantire la puntuale erogazione dell'assegno di natalità spettante per tutto il 2018".
Va ricordato che la DSU può essere presentata:
- all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata;
- al Comune di residenza;
- a un Centro di Assistenza Fiscale;
- online all’INPS , se si è provvisti di PIN INPS