E' stata pubblicata ieri la circolare INPS n. 170-2017, sui conguagli delle prestazioni dei Fondi di integrazione salariale e Fondi di solidarietà ex articolo 26 e ss del D.lgs n. 148/2015. Il documento fornisce in particolare le istruzioni:
- per i versamenti e l'esposizione nei flussi Uniemens dei conguagli delle prestazioni di integrazione salariale (assegno ordinario e di solidarietà) relativamente al Fondo di integrazione salariale ed ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano–Alto Adige, di Solimare, del Gruppo Poste Italiane e delle Imprese assicuratrici e società di assistenza,.
- per i conguagli interventi formativi relativamente ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Credito, delle Imprese assicuratrici e società di assistenza e del Gruppo Poste Italiane.
L’articolo 33 del D.lgs n. 148/2015 prevede infatti che, in caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e di assegno di solidarietà per la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, il datore di lavoro versi un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.
- Per il Fondo di integrazione salariale ed il Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige la misura della contribuzione addizionale è stabilita nella misura del 4 per cento della retribuzione persa,
- per il Fondo Trentino la contribuzione addizionale stabilita dalla legge è pari al 4 per cento della retribuzione persa, elevato all’8 per cento per i periodi di integrazione salariale successivi alle prime 13 settimane nel biennio mobile.
- Per gli altri Fondi la contribuzione addizionale è pari all’1,5 per cento della retribuzione persa.
L’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione della prestazione.
Nell’ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di autorizzazione che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data d’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione della prestazione, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi.