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CONGUAGLI FONDI DI INTEGRAZIONE SALARIALE: LE ISTRUZIONI

1 minuto, Redazione , 16/11/2017

Conguagli fondi di integrazione salariale: le istruzioni

Circolare INPS n. 170-2017 sui conguagli delle prestazioni dei Fondi di integrazione salariale e Fondi di solidarietà versamenti e flussi Uniemens

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E' stata pubblicata ieri la circolare INPS  n. 170-2017,  sui conguagli delle prestazioni dei Fondi di integrazione salariale e Fondi di solidarietà ex articolo 26 e ss del D.lgs n. 148/2015.  Il documento fornisce in particolare le istruzioni:

  • per i versamenti e l'esposizione nei flussi Uniemens dei conguagli delle prestazioni di integrazione salariale  (assegno ordinario e di solidarietà)   relativamente al Fondo di integrazione salariale ed ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano–Alto Adige, di Solimare, del Gruppo Poste Italiane e delle Imprese assicuratrici e società di assistenza,. 
  • per i conguagli interventi formativi  relativamente ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Credito, delle Imprese assicuratrici e società di assistenza e del Gruppo Poste Italiane.

L’articolo 33 del D.lgs n. 148/2015 prevede  infatti che, in caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e di assegno di solidarietà per la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa,   il datore di lavoro versi un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. 

  • Per il Fondo di integrazione salariale ed il Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige la misura della contribuzione addizionale  è stabilita  nella misura del 4 per cento della retribuzione persa,
  • per il Fondo Trentino la contribuzione addizionale stabilita dalla legge è pari al 4 per cento della retribuzione persa, elevato all’8 per cento per i periodi di integrazione salariale successivi alle prime 13 settimane nel biennio mobile.
  • Per gli altri Fondi la contribuzione addizionale è pari all’1,5 per cento della retribuzione persa.

L’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate,  a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione della prestazione.

Nell’ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di autorizzazione che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data d’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione della prestazione, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi.
 

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