HOME

/

FISCO

/

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

/

RIMBORSO IRAP: LA CASSAZIONE CHIARISCE QUANDO È NEGATO

2 minuti, Redazione , 17/11/2017

Rimborso IRAP: la Cassazione chiarisce quando è negato

Quadro RE IRAP: la Cassazione con sentenza del 2017 indica quali costi non danno diritto al rimborso.

Ascolta la versione audio dell'articolo

"La costante ripetizione negli anni dei costi evidenziati nel quadro RE di ciascuna dichiarazione... può ben assumersi quale indice significativo circa la persistenza dell'elemento di organizzazione quale fattore idoneo alla produzione di reddito aggiuntivo rispetto a quello derivante dall'attività riferibile alla sola persona del professionista".

Sulla base di questo dettato, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4235/2017 si è pronunciata su un caso avente ad oggetto il rimborso IRAP. 

Il caso in esame muove dal ricorso presentato da un professionista contro la sentenza della CTR Lazio nel 2009, la quale confermando la decisione del giudice di prime cure, rigettava il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi in merito all’istanza di rimborso dell'Irap versata per gli anni dal 1998 al 2001.

Il ricorrente denuncia il fatto che la C.T.R. nel 2009, non abbia opportunamente giustificato la propria decisione di considerare l’esistenza di costi sostenuti e dalla loro costante ripetizione negli anni, come indice dell’esistenza di un'autonoma organizzazione. Secondo il professionista infatti, i costi riportati nel quadro RE della propria dichiarazione, riguarderebbero “…beni mobili normalmente utilizzati per l'esercizio di qualsiasi attività libero professionale (autovettura, mobili, arredi e attrezzature di modesta entità); oneri di locazione relativi all'immobile adibito a studio professionale; spese generali e di rappresentanza…”.

A riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che il dettato secondo cui "la costante ripetizione negli anni dei costi evidenziati nel quadro RE... può assumersi a indice significativo", va interpretato nel senso che:

  • la sola esistenza dei dati contenuti nel quadro RE, non è sufficienti a fondare né la pretesa di rimborso mossa dal contribuente, né tanto mento la pretesa impositiva dell’ente riscossore;
  • però l’entità e la natura dei suddetti costi giustifica l'esistenza del presupposto impositivo dell'IRAP quando "...il capitale investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista, ma risulti ad essa asservito ai fini dell'acquisto di attrezzatura che fungano da fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo..".

Quanto alla denunciata assenza di motivazione sollevata dal ricorrente, la Corte ha chiarito che trattandosi di istanza di rimborso, spetti al ricorrente - e non l'Ufficio – l’onere processuale fornire la prova che consenta una più approfondita indagine dell’autorità giudicante.

Tag: RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024 RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024 DIFENDERSI DALL'IRAP: COME CHIEDERE IL RIMBORSO IRAP DIFENDERSI DALL'IRAP: COME CHIEDERE IL RIMBORSO IRAP

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024 · 19/12/2024 Autotutela obbligatoria e facoltativa: funzionamento, tempi e modi

I meccanismi di funzionamento delle due nuove forme di autotutela, obbligatoria o facoltativa, sono diversi a seconda della tipologia

Autotutela obbligatoria e facoltativa: funzionamento, tempi e modi

I meccanismi di funzionamento delle due nuove forme di autotutela, obbligatoria o facoltativa, sono diversi a seconda della tipologia

Notifica a casella PEC piena

Sentenza Cassazione n. 28452/2024: pronuncia su impossibilità di notifica di atti con casella di posta (PEC) piena per incuria del titolare

Che cos'è l'autotutela?

Che cos'è l'autotutela, quanti tipi di autotutela esistono, quando si applica, quali sono gli effetti: le risposte della Banca dati con l'intelligenza artificiale

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.